Prelazione convenzionale e vendite concorsuali: compatibilità e modalità di esercizio (Cass. civ. Sez. 1 n. 5322 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., si pronuncia sulla sospensione delle operazioni di vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108 l.fall., è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento avente natura decisoria e definitiva, ove sia pronunciato dopo l’aggiudicazione definitiva e non sia stato a sua volta sospeso dal curatore. Il diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore a un terzo prima dell’apertura del concordato preventivo non è ontologicamente incompatibile con le vendite competitive in sede concorsuale e non si scioglie per effetto dell’apertura della procedura, non essendo applicabile la disciplina dello scioglimento dei contratti pendenti. Il prelazionario che partecipi alla gara non perde il diritto di opzione, che può essere esercitato solo dopo il superamento dell’aggiudicazione, sulla base del prezzo definitivamente raggiunto.
Il Fatto
Una società, ammessa al concordato preventivo nel 2012 e successivamente omologato, stipulava un contratto di affitto di azienda con una neocostituita società, riconoscendo a quest’ultima un diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile, ribadito nella successiva cessione d’azienda. Nel 2018, la società ricorrente presentava un’offerta irrevocabile di acquisto del fabbricato, in seguito a un nuovo incanto indetto dal liquidatore giudiziale. All’esito della vendita, la società prelazionaria esercitava il diritto di opzione, versando lo stesso prezzo offerto dalla ricorrente. La ricorrente proponeva quindi istanza ex art. 108 l.fall., rigettata dal giudice delegato e, successivamente, reclamo ex art. 26 l.fall., anch’esso rigettato dal Tribunale, il quale dichiarava la compatibilità del diritto di prelazione con le procedure di vendita concorsuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, riaffermando il principio per cui i provvedimenti resi in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. in materia di vendite concorsuali sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto riconducibili alla giurisdizione esecutiva del processo concorsuale. Tale ricorribilità è subordinata alla circostanza che il provvedimento sia stato pronunciato dopo l’aggiudicazione definitiva del bene, acquisendo natura decisoria e definitiva. Nel caso di specie, essendo la vendita ormai definitiva, il ricorso è ammissibile.
Nel merito, la Corte dichiara infondato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 182, 163, 105 e 107 l.fall. per aver il Tribunale ritenuto compatibile la prelazione convenzionale con le vendite concorsuali. Richiamando il caposaldo delle Sezioni Unite n. 14083 del 2004 e la più recente Sez. 1, n. 28918 del 2025, la Cassazione ribadisce l’insussistenza di una incompatibilità ontologica tra l’istituto della prelazione e le vendite competitive, poiché il rapporto di prelazione preesistente non si scioglie con l’apertura del concordato, mancando un richiamo alla disciplina dello scioglimento dei contratti pendenti. La prelazione, inoltre, non incide negativamente sugli interessi dei creditori, imponendo solo l’onere della denuntiatio e operando in un momento successivo alla determinazione definitiva del prezzo.
Quanto al secondo e al quarto motivo, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il secondo perché il Tribunale aveva considerato la circostanza della dedotta decadenza e, comunque, non emergeva la sua decisività, atteso che la ricorrente aveva partecipato al nuovo esperimento di vendita. Il quarto perché il motivo non era autosufficiente in merito all’autorizzazione del nuovo bando e non comprovava la decisività del fatto, in quanto il mancato rispetto delle formalità per pareri e autorizzazioni non inficia la validità degli atti, potendo essere sanato con efficacia retroattiva.
Infine, il terzo motivo — riguardante la pretesa incompatibilità tra la persistenza del diritto di prelazione e la partecipazione del titolare alla vendita competitiva — è infondato. La Corte chiarisce che la partecipazione alla gara non implica una rinuncia al diritto di opzione, il quale può essere esercitato solo successivamente all’aggiudicazione e sulla base del prezzo definitivo raggiunto, in conformità a quanto già affermato da Cass. n. 2576 del 2004 e Cass. n. 1808 del 2013. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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