Ammissione con riserva al passivo fallimentare e imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 9271 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammissione “con riserva” al passivo fallimentare di un credito che non può farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell’obbligato principale, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, n. 1, e art. 55, ultimo comma, r.d. n. 267/1942, è soggetto a imposta di registro in misura fissa. La riserva ostativa all’esigibilità del credito in sede concorsuale è equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, norma applicabile anche agli atti giudiziari. Solo al verificarsi dell’evento dedotto in riserva, il successivo provvedimento di ammissione definitiva ex art. 113-bis r.d. n. 267/1942 è soggetto a imposta in misura proporzionale, con applicazione dell’aliquota dell’1% prevista dall’art. 8, lett. c), tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro in relazione all’ordinanza con cui il giudice delegato aveva ammesso “con riserva” il credito vantato da un Comune nei confronti di una società fallita. Il credito, pari a oltre un milione di euro a titolo di penale per la risoluzione di un contratto di compravendita/convenzione urbanistica, era assistito da una polizza fideiussoria “a prima richiesta”, con rinuncia convenuta al beneficio di preventiva escussione del debitore principale. L’amministrazione finanziaria riteneva dovuta l’imposta proporzionale in misura dell’1% sin dal provvedimento di ammissione con riserva, mentre il contribuente e il giudice di merito sostenevano l’applicabilità dell’imposta in misura fissa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il sistema di cui agli artt. 96 e 55 r.d. n. 267/1942, chiarendo che la nozione di “crediti condizionati” comprende, quale species del genus, i “crediti condizionali” indicati dall’ultimo comma dell’art. 55, ossia quelli che non possono farsi valere contro il fallito senza la preventiva escussione dell’obbligato principale. Tale ammissione, lungi dall’avere natura meramente interinale, produce effetti sostanziali immediati, tra cui il diritto all’accantonamento delle somme e l’attribuzione di prerogative concorsuali. Il provvedimento di scioglimento della riserva ex art. 113-bis, tuttavia, costituisce il momento terminale dell’accertamento del passivo, in cui il giudice è chiamato a un autonomo scrutinio sull’effettiva verificazione dell’evento dedotto.
Da tale ricostruzione sistematica discende l’equiparazione della riserva ostativa all’esigibilità al meccanismo della condizione sospensiva di cui all’art. 1353 cod. civ., con conseguente applicazione dell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, che prescrive la registrazione a imposta fissa per gli atti sottoposti a condizione sospensiva. L’estensione di tale disciplina agli atti giudiziari è pacifica, come confermato dai precedenti di legittimità richiamati. L’ammissione con riserva equivale, in questa prospettiva, a un accertamento sub condicione del credito, in attesa della definitiva insinuazione al passivo: solo a quel momento, sulla base di un rinnovato accertamento, potrà essere riscossa la differenza tra l’imposta proporzionale e quella già versata in misura fissa.
La Suprema Corte ha inoltre superato l’eccezione fondata sulla soddisfazione parziale del creditore ottenuta in sede extraconcorsuale: la circostanza che l’escussione della polizza abbia fruttato una somma inferiore all’importo ammesso con riserva non comporta l’applicazione immediata dell’imposta proporzionale sull’intero credito. In tal caso, il provvedimento di scioglimento della riserva potrà riguardare solo il residuo insoddisfatto, sulla cui consistenza l’imposta andrà liquidata in misura proporzionale.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese giudiziali in ragione della novità del principio enunciato e dell’assenza di precedenti specifici.
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Nota della Redazione
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