Risarcimento ex direttive CEE sui medici specializzandi: la prescrizione decorre dal 1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 11409 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine di dieci anni, che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Tale norma, riconoscendo la borsa di studio solo ad alcune categorie, ha fatto sorgere in capo a tutti gli altri aventi diritto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti satisfattivi, rendendo la pretesa immediatamente azionabile. Le successive pronunce giurisprudenziali sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sul legittimato passivo non integrano quelle incertezze che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., inibiscono la decorrenza del termine, potendo l’inerzia del danneggiato essere interrotta anche con atti stragiudiziali. La proposizione di un ricorso che si infrange su orientamenti nomofilattici consolidati da tempo integra gli estremi dell’abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un gruppo di medici, immatricolatisi ai corsi di specializzazione tra il 1983 e il 1990, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione. Il Tribunale di Roma, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri, rigettò la domanda nei confronti della Presidenza per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31 ottobre 2023, confermò il rigetto delle impugnazioni proposte separatamente dai vari gruppi di medici. Avverso tale pronuncia sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, fondati su motivi che contestavano, in particolare, la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999 anziché da momenti successivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso, dichiarando l’inammissibilità delle doglianze non direttamente incentrate sulla prescrizione. In particolare, è stata ritenuta manifestamente infondata la censura che contestava l’applicazione di un improprio principio di stare decisis, poiché il giudice di merito aveva fondato la propria decisione su norme di legge, quale l’art. 11 della legge n. 370/1999, limitandosi a richiamare la giurisprudenza a conforto dell’operazione interpretativa.
Con riguardo al merito della questione, la Corte ha dato continuità allo ius receptum secondo cui il diritto al risarcimento, sorto per i corsi di specializzazione frequentati entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999. Tale data segna il momento in cui, con la parziale satisfazione operata dal legislatore, è venuta meno ogni ragionevole incertezza sull’inadempienza dello Stato, rendendo la pretesa immediatamente esercitabile.
La Corte ha escluso che le successive pronunce giurisprudenziali, relative alla giurisdizione o alla legittimazione passiva, possano assumere rilievo per ritardare la decorrenza del termine. La prescrizione, infatti, non richiede necessariamente iniziative giurisdizionali per essere interrotta, ben potendo ciò avvenire con atti stragiudiziali. Quanto alla legittimazione, la natura statale del soggetto obbligato era desumibile già dalla normativa del 1999.
Infine, la Corte ha giudicato le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia manifestamente infondate, non ravvisandosi alcun contrasto con il principio di effettività della tutela. La durata del termine e la sua decorrenza sono apparse rispettose dei parametri di ragionevolezza richiesti dal diritto europeo. La proposizione di ricorsi palesemente contrari al diritto vivente ha integrato gli estremi dell’abuso del processo, giustificando la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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