Omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 15489 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il convenuto rimasto vittorioso in primo grado, quando l’eccezione di merito non sia stata esaminata dal giudice — neppure implicitamente — perché la domanda è stata rigettata per altra ragione, non deve proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente formulata e riproposta integra il vizio di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quando la decisione sulla domanda rendeva necessaria e ineludibile la pronuncia sull’eccezione stessa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma dell’ordinanza di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dal fallimento nei confronti dell’ex amministratore della società, condannandolo alla restituzione della somma incassata in proprio a titolo di prezzo della vendita di una frequenza radio di proprietà della società poi fallita. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., ritualmente sollevata in primo grado e riproposta in appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La Corte d’appello, avendo accolto la domanda risarcitoria, era tenuta a pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione che il convenuto aveva ritualmente proposto in primo grado e riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello.
La Corte ha escluso la fondatezza dell’eccezione del fallimento, secondo cui il convenuto avrebbe dovuto proporre appello incidentale. Il rigetto della domanda da parte del tribunale, fondato sulla dedotta restituzione della somma, non implicava infatti alcun rigetto, espresso o implicito, dell’eccezione di prescrizione. Richiamando Sezioni Unite n. 11799 del 2017 e Sezioni Unite n. 7940 del 2019, la Corte ha precisato che la devoluzione al giudice d’appello della cognizione di un’eccezione respinta in primo grado esige l’appello incidentale, mentre la mera riproposizione è sufficiente quando l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e sulla valutazione delle prove documentali della restituzione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, trattandosi di una censura volta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile.
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Nota della Redazione
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