Rimborso art. 9, comma 17, l. 289/2002: lavoratore autonomo equiparato all’impresa, ma verifica del de minimis rimessa al giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 18113 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie concesse per le calamità naturali, l’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE. Nel concetto eurounitario di impresa deve ricomprendersi anche l’attività del lavoratore autonomo che offra beni o servizi sul mercato, essendo irrilevante la qualifica soggettiva. Il beneficio resta tuttavia fruibile se si tratti di un aiuto individuale che, al momento della concessione, soddisfi le condizioni dei regolamenti sugli aiuti de minimis o di un aiuto volto a compensare i danni da calamità naturale ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, il cui accertamento spetta al giudice di merito e richiede la prova dei relativi presupposti da parte del contribuente. La mancanza di documentazione allegata all’istanza di rimborso non comporta l’invalidità dell’istanza né preclude la formazione del silenzio-rifiuto, potendo la prova essere fornita in sede processuale anche avvalendosi della documentazione divenuta ottenibile solo dopo la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015.
Il Fatto
Un contribuente, esercente la professione di pediatra in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, presentava nel 2007 istanza di rimborso del 90% delle imposte versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, senza allegare alcuna documentazione. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi decorsi novanta giorni, il contribuente proponeva ricorso, accolto in primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, rigettava l’appello dell’Ufficio, riconoscendo la tempestività dell’istanza e il diritto al rimborso, senza pronunciarsi sul motivo con cui l’Agenzia delle entrate aveva eccepito l’incompatibilità del beneficio con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina, in primo luogo, la censura relativa alla mancata allegazione della documentazione all’istanza di rimborso. Richiamata la giurisprudenza per cui la prova dei fatti posti a sostegno della pretesa tributaria non è elemento costitutivo dell’atto, ma deve essere fornita in sede processuale, il Collegio afferma il medesimo principio per l’istanza di rimborso: la carenza documentale non determina l’invalidità dell’istanza né preclude la formazione del silenzio-rifiuto, potendo la documentazione essere integrata anche nel giudizio avverso il diniego tacito. Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la CTR aveva omesso qualsiasi pronuncia sulla questione della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, pur essendo stata espressamente sollecitata dall’Ufficio. Non potendo configurarsi un rigetto implicito, difettando il necessario antecedente logico-giuridico tra la statuizione sulla tempestività e l’eccezione di incompatibilità, la sentenza è cassata per violazione dell’art. 112 c.p.c..
La Corte enuncia quindi i principi cui dovrà attenersi il giudice di rinvio. In primo luogo, la decisione della Commissione europea n. C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato interno delle misure agevolative per le aree colpite da calamità naturali, fatte salve le ipotesi di aiuti individuali conformi ai regolamenti de minimis o a regimi approvati. Tale decisione, unitamente all’ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-82/14, costituisce ius superveniens immediatamente applicabile, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
Quanto all’ambito soggettivo, la Corte chiarisce che la nozione di impresa rilevante è quella eurounitaria, comprensiva di chiunque eserciti un’attività economica offrendo beni o servizi: il lavoratore autonomo è pertanto equiparato all’impresa ed è escluso dal beneficio, salva la dimostrazione che l’aiuto individuale rispetti la soglia del regolamento de minimis ovvero compensi danni da calamità senza sovracompensazione. Spetta al contribuente fornire tale prova, anche mediante documenti prima non ottenibili, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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