Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e precedenti penali ostativi (TAR Valle d’Aosta n. 14 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 è legittimamente disposta quando l’autorità di pubblica sicurezza, all’esito di un procedimento di riesame, accerti la sussistenza di motivi ostativi all’ingresso nel territorio nazionale, quali condanne per reati automaticamente ostativi ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il relativo provvedimento di revoca può essere motivato per relationem ai pareri resi dalla Questura, senza che ciò integri un vizio di difetto di motivazione, purché l’interessato abbia avuto modo di interloquire nel procedimento e di conoscere il contenuto essenziale degli atti posti a base della decisione.
Il Fatto
Lo Sportello unico per l’immigrazione di Aosta comunicava al datore di lavoro e al lavoratore l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, già rilasciato, a causa del parere negativo espresso dalla Questura per la sussistenza di motivi ostativi a carico del lavoratore. Il lavoratore presentava istanza di accesso al parere, rigettata dall’Amministrazione, e successivamente osservazioni in sede procedimentale, a fronte delle quali la Questura ribadiva la sussistenza dei motivi ostativi. Con il provvedimento impugnato, la Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta, nell’esercizio delle funzioni prefettizie, revocava il nulla osta richiamando i pareri resi dalla Questura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, incentrati sul difetto di motivazione e sull’insussistenza dei presupposti per la revoca. Dall’esame degli atti prodotti dall’Amministrazione, e specificamente dal parere negativo e dalle controdeduzioni della Questura, risultano a carico del lavoratore numerosi precedenti penali, incluse condanne per un reato automaticamente ostativo all’ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio ritiene che, considerati il numero e la gravità dei reati per cui è intervenuta condanna, pur se risalenti nel tempo, il giudizio di pericolosità espresso dalla Questura nell’esercizio della discrezionalità rimessa all’autorità di pubblica sicurezza non possa considerarsi irragionevole o illogico. Di conseguenza, la revoca del nulla osta risulta giustificata nel merito.
Quanto al denunciato difetto di motivazione, il TAR osserva che il provvedimento impugnato risulta motivato per relationem ai pareri della Questura. Inoltre, il lavoratore aveva avuto modo di prendere posizione sui propri precedenti penali nelle osservazioni presentate in sede procedimentale e, pur non avendo avuto accesso ai pareri, non ha dedotto argomenti in replica agli stessi dopo il loro deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione. La mancata ostensione dei pareri non ha quindi pregiudicato la completezza del contraddittorio procedimentale.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della circostanza che il lavoratore ha avuto piena conoscenza del contenuto dei pareri endoprocedimentali solo a seguito della loro produzione in giudizio.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.