Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando il diniego è sostituito da un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca (TAR Valle d’Aosta n. 12 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca presentata dall’interessato. Tale nuova decisione, ove non impugnata, sostituisce integralmente il provvedimento gravato e spiega pienamente ed autonomamente la propria efficacia lesiva, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del diniego originario non produrrebbe alcun giovamento per il ricorrente. Il sopravvenuto provvedimento, adottato all’esito di una nuova istruttoria e supportato da motivazione che conferma e integra le ragioni del precedente diniego, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto di divieto di detenzione armi e munizioni adottato dal Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie, nonché il preavviso di diniego comunicato dall’Ufficio Affari di Prefettura. Il provvedimento era fondato sulla detenzione e acquisizione di armi e munizioni in assenza di titolo abilitativo, sulla mancata produzione di idonea certificazione medica alla scadenza del porto d’armi e sull’acquisizione di nuove pistole senza valido nulla osta, con conseguente sequestro penale e deferimento all’Autorità giudiziaria. Nelle more del giudizio, l’interessato presentava istanza di revoca del divieto, deducendo il rinnovo della certificazione medica, le difficoltà dovute al periodo pandemico e il proscioglimento dall’accusa. Il Presidente della Regione rigettava l’istanza con nuovo provvedimento, non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, osservando che il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca era stato adottato all’esito di una nuova istruttoria e supportato da un’apparato motivazionale che non si limitava a confermare ma integrava le ragioni del precedente diniego. La nuova decisione evidenziava che il divieto ex art. 39 TULPS era stato disposto solo di recente e che non era possibile superare i dubbi sull’affidabilità del soggetto detentore, anche alla luce delle recenti condotte di violazione in materia di armi.
Il TAR ha precisato che tale nuova decisione, rimasta inoppugnata, sostituisce in toto il diniego originariamente gravato, dispiegando pienamente e autonomamente la propria efficacia lesiva nei confronti del ricorrente. Ne consegue che l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe produrre alcun effetto utile, essendo ormai sostituito dal provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, considerato che le Amministrazioni intimate non si erano costituite in giudizio. La sentenza ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento UE n. 2016/679.
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Nota della Redazione
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