Visto di studio e mezzi di sussistenza: non basta il saldo bancario se i versamenti sono strumentali (TAR Lazio n. 14608 del 04.09.2026)
Nel giudizio sul diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, il TAR Lazio chiarisce i confini della discrezionalità amministrativa nella valutazione dei mezzi di sussistenza dello straniero richiedente. La decisione affronta il tema della natura strumentale dei versamenti bancari effettuati a ridosso della domanda e della loro rilevanza ai fini del requisito reddituale.
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, il rilascio del visto d’ingresso è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Tale dimostrazione non può risolversi nel mero dato dell’esistenza di un saldo di conto corrente astrattamente sufficiente, quando lo stesso sia stato costituito a ridosso della presentazione dell’istanza mediante versamenti strumentali, privi di causale o con causale generica. L’amministrazione è tenuta a verificare l’effettivo controllo delle fonti di reddito e la ragionevole stabilità delle medesime. Ne consegue che il diniego fondato sulla natura non giustificata dei movimenti bancari non è viziato da manifesta irragionevolezza o illogicità, ove il ricorrente non fornisca elementi idonei a dimostrare l’origine e la natura delle movimentazioni contestate.
Il Fatto
Una cittadina straniera ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba aveva negato il visto d’ingresso per motivi di studio. Il diniego si fondava su due ordini di ragioni: la non idoneità della documentazione economica esibita dallo sponsor, a causa della presenza di depositi strumentali non giustificabili, e i dubbi sulla veridicità del conto corrente presentato.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi motivazionali e l’errore nella valutazione dei requisiti reddituali, sostenendo che le movimentazioni sul conto del padre, indicato come sponsor, fossero idonee a dimostrare la disponibilità delle somme richieste. Il ricorso è stato respinto in primo grado con ordinanza cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione. Richiamato il principio generale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, il Collegio ha ricordato che lo straniero deve dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti e che la circolare del Ministero dell’Università per l’anno accademico 2025-2026 fissa l’importo annuo richiesto in € 6.947,33.
La decisione si concentra sulla valutazione della stabilità delle fonti di reddito. Secondo il TAR, come già affermato dai precedenti richiamati, in caso di corsi di studio pluriennali assume rilievo centrale l’effettivo controllo delle fonti di reddito e la loro ragionevole stabilità. Il mero saldo di conto corrente, ancorché astrattamente sufficiente, non soddisfa il requisito se costituito a ridosso della domanda.
Nel caso di specie, dal rapporto dell’Ambasciata risultava che il conto dello sponsor, con un saldo iniziale di circa 15 euro, era stato incrementato di oltre otto milioni di birr (circa € 42.000) in due giorni, tramite versamenti privi di causale o con causale generica. La ricorrente non aveva fornito chiarimenti sulla natura dei pagamenti, limitandosi ad allegazioni generiche sulla loro provenienza.
Il TAR ha inoltre giudicato non dirimente la qualificazione delle movimentazioni come “normale attività di imprenditore”, rilevando come l’elevata volatilità del saldo e la mancata dimostrazione dell’idoneità delle somme a sostenere sia la studentessa in Italia che il padre in Etiopia non consentissero di superare le contestazioni. In assenza di prova di vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità, l’esercizio della lata discrezionalità dell’amministrazione è stato ritenuto legittimo e il ricorso respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.