Ottemperanza per il giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 11140 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica, ove passata in giudicato per mancata impugnazione, è idonea a fondare il ricorso per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. L’Amministrazione che non provveda all’esecuzione del giudicato nel termine assegnato è soggetta alla nomina di un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Il giudicato comprende il beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 6095/2024 che ne accertava il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza, non impugnata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, era passata in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e constatata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, rilevando che la ricorrente agiva per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Dagli atti risultava per tabulas che l’Amministrazione intimata non avesse dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, nonostante la rituale notificazione e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici indicati, riconoscendo il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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