Concorso Polizia di Stato: il mancato gravame della graduatoria finale determina improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione (TAR Lazio n. 11101 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione della graduatoria conclusiva di un concorso pubblico, divenuta ormai inoppugnabile, determina la improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione del candidato, per sopravvenuta carenza di interesse. La graduatoria finale, infatti, non costituisce conseguenza inevitabile dell’esclusione, implicando nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi. La clausola di stile con cui si impugna la graduatoria “ancora da approvarsi e da pubblicarsi” è espressione indeterminata e inidonea a manifestare l’oggetto del giudizio. L’eventuale accoglimento del ricorso avverso l’esclusione non potrebbe, comunque, travolgere i provvedimenti a valle medio tempore adottati.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, veniva escluso dalla procedura selettiva a seguito del giudizio della commissione sanitaria, che lo aveva dichiarato “non idoneo” per aver conseguito una media globale inferiore a 12/20. Avverso tale provvedimento di esclusione, datato 16 febbraio 2023, il candidato proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento e domandando la sospensione cautelare degli effetti, successivamente rigettata. Nel corso del giudizio, il Ministero dell’interno si costituiva in resistenza, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza del 22 maggio 2026, rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria conclusiva del concorso, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’interno e sulla Gazzetta ufficiale il 9 maggio 2023. Parte ricorrente, per il tramite del proprio sostituto, sosteneva di aver gravato l’atto, ma non forniva prova di tale impugnazione. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, richiamando il principio, definito “granitico” dalla giurisprudenza, secondo cui la delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale dell’atto lesivo, non ne costituisce conseguenza inevitabile, implicando nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi.
La sentenza ha precisato che, in assenza di tempestiva impugnazione, la graduatoria diviene inoppugnabile, rendendo inutile l’eventuale decisione di accoglimento del ricorso avverso l’esclusione, che non potrebbe travolgere i provvedimenti a valle adottati. Il Collegio ha inoltre escluso che potesse superarsi l’eccezione valorizzando la clausola, contenuta nel ricorso, con cui si impugnava la “graduatoria finale di merito, nonché il relativo decreto di approvazione, ancora da approvarsi e da pubblicarsi”. Tale clausola, definita di stile, è stata ritenuta espressione indeterminata e inidonea a individuare l’oggetto del giudizio, tanto più che l’impugnazione sarebbe stata notificata prima della venuta ad esistenza del provvedimento lesivo.
In via ad abundantiam, il Tribunale ha aggiunto che, anche volendo attribuire valore alla predetta clausola, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Alla luce di tali motivazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del gravame, essendo ormai inoppugnabile l’esito sfavorevole della procedura selettiva, sancito dalla graduatoria finale. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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