Forniture militari NATO: la mancata indicazione del codice NSN nell’offerta non ne determina l’indeterminatezza quando il prodotto è fabbricato a commessa (TAR Lazio n. 11076 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche per la fornitura di materiali militari soggetti al sistema di codificazione NATO, l’offerta di un concorrente che si impegni a produrre il bene a commessa non è indeterminata per la sola mancata indicazione del NATO Stock Number (NSN) e del Part Number (P/N) al momento della presentazione dell’offerta. Tale omissione riflette il funzionamento del sistema di codifica, che attribuisce il codice solo dopo la stipula del contratto con un’Amministrazione della Difesa, e non preclude la determinabilità dell’oggetto dell’offerta, che può avvenire per relationem al capitolato tecnico richiamato e accettato dall’offerente. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione decorre dall’integrale conoscenza degli atti di gara e non dalla mera notizia dell’aggiudicazione, quando l’accesso sia stato tempestivamente richiesto e ostacolato da un malfunzionamento della piattaforma telematica.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa indiceva una gara europea a procedura ristretta per la fornitura di Air Pallets «HCU-6/E» o equivalenti, per un importo complessivo di € 2.559.216,53, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. La ricorrente indicava nella propria offerta il P/N e l’NSN corrispondenti al prodotto di un produttore statunitense; la controinteressata riportava invece nel campo del P/N la sola denominazione generica «HCU-6/E», omettendo l’NSN. Il seggio di gara ne proponeva inizialmente l’esclusione, ma, a seguito di istanza di autotutela, ne disponeva la riammissione e l’aggiudicazione definitiva. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo l’indeterminatezza dell’offerta e l’illegittima integrazione postuma della stessa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso. Ha ritenuto che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorra dal momento in cui l’interessato abbia avuto integrale conoscenza degli atti di gara, e non dalla semplice comunicazione dell’esito. Nel caso di specie, la tempestiva segnalazione del malfunzionamento della piattaforma Consip — avvenuta quindici giorni dopo la notizia dell’aggiudicazione e corroborata da analoghe difficoltà riferite dalla stessa stazione appaltante — e la successiva trasmissione della documentazione solo in data 7 gennaio 2026 rendevano tempestivo il ricorso notificato il successivo 5 febbraio.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il funzionamento del sistema di codificazione NATO, chiarendo che il codice NSN «marca» un modello conforme a specifiche costruttive uniformi, mentre il P/N collega il prodotto al suo costruttore. Ha rilevato che, per un produttore che intenda entrare nel mercato, la procedura si attiva solo in presenza di un contratto stipulato con un’Amministrazione della Difesa: pretendere l’indicazione dell’NSN in offerta equivarrebbe a esigere un adempimento impossibile, determinando una situazione definibile «comma 22».
La Corte ha quindi escluso l’indeterminatezza dell’offerta della controinteressata. L’oggetto della prestazione era precisamente determinato per relationem al capitolato tecnico, che richiamava la specifica MIL-DTL-27443G e che l’offerente aveva espressamente accettato come parte del futuro contratto. La mancanza del P/N era parimenti giustificata, trattandosi di un articolo non ancora prodotto né certificato. La stazione appaltante sapeva esattamente cosa avrebbe ricevuto: pallet conformi alle specifiche e sottoposti a omologazione prima della consegna.
Il TAR ha inoltre respinto la tesi secondo cui la lex specialis richiedesse la disponibilità immediata del prodotto in magazzino. Ha valorizzato la clausola del capitolato che imponeva di fornire i dati di codifica entro novanta giorni dall’efficacia del contratto e la previsione di controlli ispettivi «durante l’esecuzione delle lavorazioni», entrambe incompatibili con la consegna di beni già giacenti. Il termine di consegna di novanta giorni risultava coerente con il modello di fabbricazione a commessa, tipico delle forniture militari.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, la nota del 28 luglio 2025 non aveva introdotto elementi nuovi nell’offerta, ma si era limitata a chiarire quanto già desumibile dalla sottoscrizione della scheda offerta, che richiamava il capitolato quale parte inscindibile del contratto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti.
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Nota della Redazione
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