L’accertamento psico-fisico nelle procedure concorsuali non è smentibile da visite private successive (TAR Lazio n. 11056 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni dei requisiti psico-fisici di idoneità dei concorrenti effettuate dalle commissioni mediche concorsuali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa e sono per loro natura irripetibili e infungibili, a garanzia della par condicio tra gli aspiranti, i quali sono sottoposti al giudizio di un medesimo organo in un prestabilito momento. Tali decisioni possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo a condizione che il candidato deduca specifiche ed oggettive circostanze idonee a far dubitare dell’attendibilità degli esami svolti. Non sono sufficienti a tal fine certificazioni mediche rilasciate da strutture private in epoca successiva, né l’esito favorevole di una diversa procedura selettiva svoltasi a distanza di tempo, atteso che i parametri fisici possono modificarsi nel frattempo.
Il Fatto
Il ricorrente, superate le prove del concorso per l’assunzione come vigile del fuoco indetto nel 2016, era stato inserito in graduatoria e convocato per gli accertamenti psico-fisici. La commissione medica, in data 20 dicembre 2022, lo dichiarava non idoneo per una percentuale di massa grassa superiore al limite massimo previsto, con conseguente esclusione dalla procedura.
Il candidato insorgeva innanzi al TAR Lazio, deducendo l’erroneità dell’accertamento e producendo una certificazione di una struttura privata convenzionata che, in data successiva, attestava una percentuale di massa grassa nei limiti. Nel corso del giudizio, il ricorrente comunicava di aver superato gli accertamenti in una successiva procedura selettiva per il medesimo ruolo, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’esclusione ai fini risarcitori per la perdita della chance di assunzione anticipata.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che le valutazioni delle commissioni mediche circa i requisiti psico-fisici dei concorrenti si caratterizzano come esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa. Tali valutazioni sono irripetibili e infungibili, dovendo garantire la par condicio tra gli aspiranti, i quali sono sottoposti al giudizio di uno stesso organo con riferimento al possesso dei requisiti in un medesimo momento.
Il TAR ha precisato che la giurisprudenza ammette la contestazione di tali decisioni solo a fronte di specifiche ed oggettive circostanze che facciano dubitare dell’attendibilità degli esami. Nel caso di specie, la certificazione prodotta dal ricorrente era stata rilasciata da una struttura privata a distanza di trentanove giorni dall’esame concorsuale, lasso di tempo durante il quale i parametri di massa grassa avrebbero potuto modificarsi significativamente. Il Collegio ha escluso la decisività della discrasia, non essendo stata sollevata alcuna questione relativa a parametri fisici relativamente immodificabili, come l’altezza.
Quanto alla successiva validazione della condizione fisica ottenuta nel concorso successivo, il TAR l’ha ritenuta irrilevante, essendo intervenuta a distanza di tempo ancor più ampia e in un procedimento distinto. Il ricorso è stato pertanto respinto, essendo stata confermata la legittimità dell’esclusione, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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