Riconoscimento titoli abilitanti conseguiti in Romania: obbligo di valutazione con misure compensative (TAR Lazio n. 11051 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’amministrazione italiana non può limitarsi a un diniego fondato su una valutazione formale dell’attestato, ma deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti per la formazione a tempo pieno. Ove la formazione risulti carente, l’amministrazione è tenuta a disporre opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Anche laddove non si configuri la diretta applicabilità della direttiva, persiste l’obbligo di valutare le domande ai sensi delle disposizioni generali del TFUE in materia di libertà di stabilimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva conseguito la laurea in Italia e successivamente, in Romania, aveva ottenuto l’equipollenza del titolo italiano e completato un percorso di specializzazione post-universitaria, culminato con il rilascio dell’attestato di abilitazione all’insegnamento (Adeverinta). Aveva quindi chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento in Italia del titolo abilitante per specifiche classi di concorso.
L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, facendo applicazione dell’Avviso n. 5636 del 02.04.2019, che escludeva il riconoscimento dei percorsi seguiti presso università straniere senza il superamento di apposite prove. Avverso tale diniego, la ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo la violazione della disciplina europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022 (e le connesse nn. 18, 19, 20 e 21 del 2022). Il Collegio ha ricordato che l’Adverinta è riconducibile alla “attestazione di qualifica” ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, poiché rilasciata all’esito di un percorso formativo al quale il richiedente è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana da parte dell’autorità competente rumena.
La pronuncia ha evidenziato che il Ministero non può limitarsi a un diniego automatico, ma deve valutare l’istanza considerando l’intero percorso di studi e di formazione compiuto, anche alla luce del principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE. In caso di formazione incompleta o carente, l’amministrazione è comunque tenuta a disporre misure compensative adeguate e proporzionate, verificando la possibilità di colmare le eventuali differenze sostanziali tra la formazione conseguita e quella richiesta in Italia.
Il TAR ha altresì rilevato che l’Avviso ministeriale n. 5636/2019, posto a fondamento del diniego, era già stato annullato sia dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1198/2020) sia dallo stesso TAR Lazio con plurime pronunce del 06.02.2020, sicché il provvedimento impugnato risultava privo di una valida base normativa. Il Collegio ha concluso che l’amministrazione è tenuta a rivalutare la domanda alla luce dei principi europei, disponendo, ove necessario, le opportune misure compensative, e ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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