Il giudice amministrativo ordina al Ministero l’esecuzione della sentenza sul bonus docenti, fissando un termine di 60 giorni e nominando un commissario (TAR Lazio n. 11022 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza del giudicato è un rimedio volto a garantire l’esecuzione concreta delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato, senza che possano essere sindacati i presupposti del diritto riconosciuto. Quando l’Amministrazione rimane inerte, il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’ente inadempiente. L’onere di dimostrare l’eseguita ottemperanza grava sul debitore, che deve fornire prova positiva dell’adempimento. La mancata costituzione sostanziale dell’Amministrazione, che non offra chiarimenti o indicazioni, determina l’accoglimento della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero all’accredito del beneficio economico. Nonostante il giudicato e la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto, determinando la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l’azione: il giudicato, la notifica, il decorso dei termini previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la competenza del tribunale ai sensi dell’art. 113 c.p.a..
Il collegio rileva che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione né ha addotto giustificazioni. Secondo il principio giurisprudenziale richiamato, in materia di obbligazioni, spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto; tale principio viene applicato anche all’ottemperanza del giudicato amministrativo, dove l’inerzia dell’ente configura un inadempimento che legittima l’accoglimento del ricorso.
La pretesa della ricorrente, fondata su un diritto ormai accertato, non può essere rimessa in discussione in questa sede, poiché la fase di esecuzione non consente di rivalutare il merito della decisione. Dichiara, quindi, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio di 60 giorni.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il giudice nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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