Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato sul trattamento stipendiale del personale all’estero e rigetta l’astreinte (TAR Lazio n. 10996 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non può essere sindacato, potendo il giudice verificare esclusivamente se l’Amministrazione abbia dato esecuzione alle statuizioni. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con facoltà di delega e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un ritardo significativo della volontà di adempiere e va pertanto rigettata quando l’inadempimento non appaia espressivo di tale volontà. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio prestato all’estero, senza la trattenuta dell’Indennità Integrativa Speciale, con conseguente condanna alla restituzione delle somme trattenute. A fronte della mancata esecuzione di tale pronuncia da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la ricorrente aveva depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato, l’esistenza dei presupposti per l’actio iudicati ex artt. 112 e ss. c.p.a. La mancanza di contestazioni da parte dell’Amministrazione e la documentazione versata in atti hanno confermato che le statuizioni della sentenza non avevano ricevuto esecuzione. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendosi limitare la verifica alla sola esistenza del titolo e all’inadempimento.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo alla corresponsione delle somme spettanti, sempre che non vi avesse già provveduto anche parzialmente. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione competente, con facoltà di delega e obbligo di provvedere nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, su richiesta della ricorrente. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La domanda di astreinte è stata invece respinta: il ritardo dell’Amministrazione non è apparso significativo della mancanza di volontà di adempiere e, pertanto, non è stato ritenuto equo disporre penalità di mora.
La soccombenza ha infine comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 550,00 secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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