Ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sul riconoscimento del punteggio supplenza (TAR Lazio n. 10994 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, su ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., può essere chiamato a dare esecuzione al giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario, purché sussistano i presupposti dell’actio iudicati. Accertata la persistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione, il tribunale amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. In tal caso, la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando il ritardo non sia sintomatico di una volontà di non adempiere e l’applicazione della sanzione non appaia equa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma e al riconoscimento di un punteggio per un incarico di supplenza. Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la stessa ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’actio iudicati, riscontrando la produzione della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza azionata. In assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione, che si era costituita con atto di stile, il collegio ha accertato che le statuizioni del titolo non avevano ricevuto esecuzione. Il giudice amministrativo ha quindi ribadito che, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta nel giudicato non sono sindacabili, potendo solo verificarsi l’avvenuta esecuzione. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere all’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il collegio l’ha respinta, ritenendo che il ritardo dell’Amministrazione non fosse indicativo di una mancanza di volontà di adempiere e che, pertanto, non fosse equo disporre la sanzione. La soccombenza ha infine comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 850,00 in favore del difensore antistatario, con riferimento ai parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.
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Nota della Redazione
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