Illegittimo il giudizio di non idoneità all’ASN se carente di motivazione analitica su titoli e pubblicazioni (TAR Lazio n. 10983 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale il giudizio negativo della Commissione deve essere congruamente motivato, con una sintetica descrizione e un esame delle pubblicazioni e dei titoli presentati, indicando chiaramente le ragioni che giustificano la valutazione sfavorevole. Sono illegittimi i giudizi espressi con formule ripetitive o stereotipate, che si risolvono in mere tautologie o in una negazione applicabile a qualunque candidato, senza riferimenti a elementi fattuali e individualizzanti. La circostanza che solo una parte delle pubblicazioni sia stata edita negli ultimi dieci anni non costituisce, di per sé, un criterio di valutazione previsto dal D.M. n. 120/2016, né può assumere valenza decisiva in assenza di una motivazione specifica.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa associata, partecipava alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica, indetta con D.D. MIUR 553/2021. La Commissione giudicatrice esprimeva un giudizio di non idoneità, ritenendo la candidata priva di almeno tre titoli tra quelli individuati e valutando non elevata la qualità complessiva delle pubblicazioni presentate.
La candidata impugnava il giudizio e gli atti connessi deducendo, con un primo motivo, il difetto di valutazione analitica di titoli e pubblicazioni e, con un secondo, il difetto di istruttoria e la natura stereotipata dei giudizi resi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non avendo tale amministrazione posto in essere gli atti impugnati, e ha accolto la domanda nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Richiamato il quadro normativo del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, il Collegio ha ricordato che l’abilitazione è attribuita ai candidati che conseguano una valutazione positiva dei titoli e delle pubblicazioni, giudicate complessivamente di qualità elevata. La valutazione della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà, ma l’ampia latitudine valutativa rende ancora più necessario un onere motivazionale pregnante, chiaro e specifico, non potendosi avallare giudizi generici e stereotipati.
Con riferimento ai titoli sub a), c) e d), la motivazione del giudizio negativo è risultata incomprensibile. In relazione al titolo sub a), la Commissione aveva escluso la validità di una conferenza internazionale ritenendola futura, nonostante dalla domanda risultasse svolta in data anteriore, senza che fosse ricostruibile la ragione della valutazione. Per i titoli sub c) e d), la Commissione si era limitata ad affermare che la candidata non risultava responsabile di progetti finanziati su bandi competitivi, senza spiegare le ragioni per cui le esperienze allegate non soddisfacessero i requisiti richiesti.
Quanto alle pubblicazioni, il Collegio ha rilevato che né il D.M. n. 120/2016 né i criteri fissati dalla Commissione attribuiscono rilevanza alla circostanza che le pubblicazioni siano relative agli ultimi dieci anni. L’asserita mancata continuità temporale non era ulteriormente precisata né risultava logicamente fondata, emergendo una continuità maggiore nel periodo recente rispetto a quello precedente, sul quale la Commissione nulla aveva osservato. I giudizi individuali, inoltre, erano privi di elementi di collegamento fattuale con il profilo specifico della candidata, risolvendosi in negazioni applicabili a qualunque candidato.
Alla luce di tali carenze, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati e ha ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca di provvedere al riesame dell’istanza, a mezzo di diversa commissione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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