| `TAR Lazio n. 10979 del 15.06.2026` Nota: Il titolo sostanziale deve precedere la parentesi con organo, numero e data. Poiché il titolo sostanziale massimo 12 parole deve esprimere il principio, e il principio qui è l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, il titolo sarà formulato nel contenuto. Di seguito il campo richiesto. — TITOLO: Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 10979 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione sulla base dell’allegazione del creditore, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato. L’amministrazione che rimane contumace non fornisce chiarimenti e, pertanto, l’inadempimento si presume. Accolto il ricorso, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina fin da ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza necessità di nuova domanda. La condanna alle penalità di mora va invece esclusa allo stato, salvo verifica in caso di ulteriore ritardo.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione alla statuizione per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini esecutivi. L’amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione al titolo, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza da eseguire era regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, ed era decorso il termine di cento venti giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea. Sussisteva la competenza del Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il principio per cui, nell’ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento grava sul creditore, ma l’amministrazione che non si costituisce non fornisce elementi per superare l’allegazione dell’istante. L’amministrazione contumace non aveva offerto chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente doveva trovare accoglimento.
Il TAR ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin da ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendo la parte richiederle in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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