Il diniego di riconoscimento di un “titolo proprio” estero è illegittimo se la comparazione è apodittica (TAR Lazio n. 10976 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, il Ministero è tenuto a una valutazione concreta dell’istanza, che non può essere preclusa dalla mera distinzione formale tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” dell’ordinamento straniero. L’amministrazione deve verificare se il percorso formativo seguito dal richiedente abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, procedendo a un confronto tra le competenze attestate dal titolo e quelle richieste dalla normativa nazionale. L’eventuale giudizio di non equipollenza deve essere assistito da un’adeguata motivazione, che dia conto delle ragioni per cui non sia possibile colmare le differenze tramite l’adozione di opportune misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Una docente, in possesso di una specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguita in Spagna, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione in Italia, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. L’istanza veniva rigettata con decreto del 21 gennaio 2025, sul duplice presupposto che il titolo fosse un “titolo proprio” dell’università spagnola, non ufficiale e non abilitante, e che, comunque, il percorso formativo seguito all’estero fosse sostanzialmente diverso da quello italiano.
La ricorrente impugnava il provvedimento, contestando la legittimità del diniego alla luce dei principi nazionali ed europei in materia di libera circolazione e riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, accoglieva la domanda di sospensiva. All’udienza di merito la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18-22 del 2022, secondo cui il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, disponendo eventuali misure compensative. Sulla base di tali principi, il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato laddove ha considerato ostativo al riconoscimento la differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri”, poiché tale distinzione non può esimere l’amministrazione dal compiere una valutazione sostanziale del percorso formativo.
Quanto al giudizio di sostanziale diversità dei percorsi, la Corte lo ha definito apodittico e scarsamente argomentato. L’amministrazione non avrebbe chiarito perché un’adeguata previsione di misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica o tirocinio, non potesse colmare le eventuali mancanze della formazione estera, tanto più che quest’ultima risulta comunque incentrata sulla figura dell’alunno con bisogni educativi speciali, come quella italiana.
La sentenza richiama, inoltre, la giurisprudenza eurounitaria, inclusa la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ribadisce l’obbligo per lo Stato membro ospitante di considerare l’insieme dei diplomi e dell’esperienza pertinente dell’interessato, anche al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva, ma nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 49 TFUE.
Il Collegio ha concluso che il diniego, fondato su una motivazione carente e non adeguata ai principi di diritto nazionale ed europeo, deve essere annullato per consentire all’amministrazione un riesame dell’istanza alla luce dei richiamati principi.
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Nota della Redazione
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