Autorizzazione alla pesca con turbosoffianti: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 10977 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima si verifica laddove il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, ovvero non abbia impugnato un atto presupposto, o ancora quando sopravvenga un atto o un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento. La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ancorché irritualmente proposta per essere stata notificata solo ad alcuni dei controinteressati, può essere comunque valutata dal giudice ai fini della declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di rigetto dell’istanza di autorizzazione all’installazione di draghe meccaniche comprese turbosoffianti su un peschereccio, nonché gli atti presupposti, deducendo la violazione dei principi della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”). Nel corso del giudizio, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di numerosi controinteressati, la parte ricorrente dichiarava dapprima la rinuncia al ricorso e, successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia al ricorso, notificata solo ad alcuni dei soggetti intimati, non potesse considerarsi validamente perfezionata ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., che presuppone che la dichiarazione pervenga nei confronti di tutti i contraddittori necessari. La stessa parte ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata a notificare la rinuncia mediante pubblici proclami, circostanza che confermava l’incompletezza delle notifiche effettuate.
Quanto alla successiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale ha aderito al costante orientamento secondo cui essa ricorre in presenza di una delle seguenti ragioni: il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato; il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento; la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione nel merito. Il Collegio ha precisato che la stessa dichiarazione di rinuncia, ancorché irritualmente proposta, può essere comunque valutata ai fini della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, rilevando come l’Amministrazione e i controinteressati non avessero insistito per la condanna e come l’attività difensiva degli interventori, costituitisi quando la rinuncia era già stata manifestata, non avesse avuto alcuna utilità per la decisione di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.