La risposta errata alla prova scritta concorsuale legittima il giudizio di non idoneità (TAR Lazio n. 10970 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità a una prova scritta concorsuale, ancorato a una soglia minima fissata dalla lex specialis, è legittimo quando le risposte fornite dal candidato si rivelino oggettivamente errate alla luce della disciplina normativa di riferimento. La valutazione della commissione giudicatrice non è sindacabile nel merito, ma solo per vizi di logicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che non ricorrono allorché la soluzione prescelta risulti conforme alla norma applicabile. La contestazione del singolo quesito non può fondarsi sulla mera opinione del candidato, ma deve evidenziare un concreto errore nell’operato della commissione, dimostrando che la risposta ritenuta esatta non trovi riscontro nella disciplina positiva o che quella opzionata dal candidato sia effettivamente corretta.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso pubblico per 415 posti nell’area assistenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indetto con determinazione direttoriale prot. n. 840246 RU del 30/12/2023. All’esito della prova scritta, la ricorrente riportava un punteggio di 20,1/30, al di sotto della soglia di idoneità fissata a 21, con conseguente giudizio di non idoneità e definitiva esclusione dalla procedura.
Avverso tale esito, la candidata insorgeva lamentando l’erroneità della correzione di due quesiti — il n. 28, di normativa doganale, e il n. 49, di lingua inglese — sostenendo di aver fornito risposte corrette, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione giudicatrice. Con motivi aggiunti, impugnava altresì la graduatoria finale di merito e gli atti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione giudicatrice è limitato al profilo della logicità e della ragionevolezza, senza possibilità di sostituire il proprio apprezzamento tecnico-discrezionale a quello dell’organo valutatore.
Quanto al primo quesito, relativo al regime di transito esterno, il TAR ha rilevato che la risposta corretta indicata dalla commissione trova integrale fondamento nell’art. 226 del Regolamento UE n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), il quale dispone che nel quadro del regime di transito esterno le merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza essere soggette ai dazi all’importazione. La risposta opzionata dalla candidata descriveva, invece, la fattispecie del regime di transito interno, disciplinato dal successivo art. 227, applicabile alle sole merci unionali. La scelta operata dalla ricorrente risultava quindi oggettivamente errata.
In relazione al quesito di lingua inglese, il Collegio ha rilevato che la forma “most” — opzionata dalla candidata — non può reggere un sostantivo (“reasons”) nella struttura grammaticale della frase proposta, atteso che il superlativo di maggioranza richiede il supporto di un aggettivo o l’utilizzo in funzione avverbiale. Corretta risultava, pertanto, la soluzione “major” indicata dalla commissione.
Alla luce di tali rilievi, la Sezione ha escluso qualsivoglia profilo di erroneità o illogicità nella correzione delle prove, ritenendo che la valutazione della commissione fosse coerente con la disciplina normativa di riferimento. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in complessivi €1.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
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Nota della Redazione
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