La controversia sul pagamento delle fatture delle strutture accreditate appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10910 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al pagamento del corrispettivo per prestazioni rese da strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando il petitum sostanziale è individuato nella sola contestazione della debenza dei corrispettivi, senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, la questione ha ad oggetto diritti soggettivi di credito e non interessi legittimi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, successore a titolo universale di tre strutture sanitarie accreditate con il SSR del Lazio, ha impugnato la determinazione regionale che definiva il valore della produzione riconoscibile per l’anno 2022. L’oggetto della contestazione riguardava il mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate nel mese di aprile 2022, che le ASL resistenti non avevano saldato.
Nel corso del giudizio, le aziende sanitarie hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione ha sollevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi del mancato pagamento di una somma di denaro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La questione, pur riguardando strutture accreditate con il SSR, verte in sostanza sul pagamento di fatture per prestazioni rese in favore del servizio sanitario, con conseguente rivendicazione, da parte della società incorporante, del corrispettivo delle prestazioni.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi. Quando è in contestazione soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della PA, la controversia deve essere decisa dal giudice ordinario, vertendo su diritti soggettivi di credito.
La giurisprudenza citata, tra cui Consiglio di Stato, sez. III, 20/03/2019, n. 1839 e Cassazione civile, sezioni unite, 29/10/2015, n. 22094, conferma che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di accordi contrattuali e che il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato.
Il Collegio ha precisato che il petitum sostanziale non attiene all’esercizio di un potere autoritativo della PA ma a un contegno contrattuale, rispetto al quale la stessa si determina su un piano paritario rispetto al privato ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a. per la riassunzione davanti al giudice ordinario, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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