Divieto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati in materia di tariffe LEA (TAR Lazio n. 10908 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., sicché è inammissibile la domanda con cui il ricorrente, pur a fronte dell’avvenuto annullamento in altri giudizi del decreto ministeriale che ha definito le tariffe delle prestazioni sanitarie, chieda che il giudice indichi all’amministrazione, con efficacia vincolante, i criteri da seguire nella rinnovata attività istruttoria finalizzata all’adozione di un nuovo atto. Il sindacato giurisdizionale non può tradursi in una pronuncia che anticipi o orienti in via autoritativa le scelte discrezionali che l’amministrazione è chiamata a compiere, dovendo invece limitarsi a vagliare la legittimità degli atti già adottati.
Il Fatto
L’associazione nazionale dei medici specialisti in medicina fisica e riabilitativa ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, recante la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, nella parte in cui include tra le prestazioni quelle afferenti all’area della terapia fisica e riabilitativa. Secondo la ricorrente, la previsione di singole voci di prestazione si porrebbe in contrasto con gli Accordi Stato-Regioni del 1998, del 2011 e del 2021, che avrebbero invece imposto l’adozione di percorsi riabilitativi in sostituzione delle singole prestazioni codificate, oltre che con il principio di leale collaborazione.
Il giudizio si inseriva in un contesto nel quale il medesimo decreto era già stato annullato, anche nella parte relativa alla terapia fisica e riabilitativa, da una pluralità di sentenze della stessa Sezione, non sospese sebbene impugnate dinanzi al Consiglio di Stato. L’amministrazione risultava pertanto già impegnata in una rinnovata istruttoria finalizzata all’adozione di un nuovo decreto tariffe.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la domanda proposta dalla ricorrente non mirava in realtà a ottenere l’annullamento di un atto lesivo, quanto piuttosto a ottenere una pronuncia che incidesse su poteri amministrativi non ancora esercitati, indicando all’amministrazione i criteri da seguire nella redazione del nuovo nomenclatore, con efficacia vincolante.
La Sezione ha richiamato il tenore dell’art. 34, comma 2, c.p.a., a norma del quale il giudice non può in nessun caso pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Tale disposizione pone un limite invalicabile al sindacato giurisdizionale, che non può trasformarsi in una forma di indirizzo preventivo dell’attività amministrativa discrezionale.
La circostanza che il precedente decreto fosse stato già annullato da altre sentenze della Sezione, con efficacia esecutiva, rendeva evidente che l’interesse della ricorrente si era spostato dalla rimozione dell’atto alla predeterminazione del contenuto del futuro provvedimento. In tal modo, tuttavia, la domanda finiva per sollecitare una pronuncia avente ad oggetto poteri non ancora esercitati, in violazione del richiamato divieto.
Il Collegio ha pertanto respinto il ricorso, ritenendo assorbita ogni questione relativa alla compatibilità delle singole prestazioni tariffate con i percorsi riabilitativi previsti dagli Accordi Stato-Regioni, non potendo tale vaglio essere compiuto in via anticipata rispetto all’esercizio del potere. Le spese sono state compensate, in ragione della complessità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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