Tatuaggio in area visibile e inidoneità al concorso: principio di autosufficienza del provvedimento plurimotivato (TAR Lazio n. 10884 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi militari, il provvedimento di esclusione fondato su più ragioni autonome è legittimo anche qualora soltanto una di esse risulti fondata. La presenza di un tatuaggio in area del corpo visibile e non coperta dal vestiario della divisa estiva integra la fattispecie espulsiva, indipendentemente dal contenuto, offensivo o meno, del disegno; il contenuto assume rilievo solo per aree normalmente coperte dalla divisa di servizio. La rilevazione dei parametri fisici in sede concorsuale garantisce la par condicio e non può essere superata da successive misurazioni in sedi private, salvo che emergano scostamenti significativi su dati immodificabili o concrete allegazioni di disfunzioni delle apparecchiature utilizzate dalla Commissione.
Il Fatto
La ricorrente partecipava, in aliquota civile, al concorso pubblico per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Superata la prova scritta, veniva giudicata inidonea per la presenza di tre cause di esclusione: un indice di massa corporea pari a 26,7 con percentuale di grasso corporeo superiore al limite, un’imperfezione fisica al piede (piede piatto valgo bilaterale) e un tatuaggio visibile sull’avambraccio sinistro.
La candidata impugnava l’esclusione dinanzi al TAR, deducendo la presenza di valori conformi riscontrati in successive visite private, l’idoneità dei parametri podalici e l’avvenuto processo di rimozione laser del tatuaggio. Con motivi aggiunti gravava altresì la graduatoria di merito per illegittimità derivata. L’Amministrazione resisteva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il noto principio secondo cui, trattandosi di provvedimento plurimotivato, è sufficiente la fondatezza di una sola delle ragioni addotte dall’Amministrazione per affermare la legittimità dell’esclusione. Nel caso di specie, la presenza del tatuaggio sull’avambraccio sinistro è apparsa ragione immediatamente liquida e bastevole.
La documentazione fotografica in atti rendeva incontestabile che, al momento della verifica concorsuale, il tatuaggio fosse ancora visibile alla normale distanza di conversazione e posizionato in zona non coperta dalle maniche della camicia utilizzata con l’uniforme estiva. Il Collegio ha precisato che l’avvio di un processo di rimozione non rileva, essendo determinante la visibilità al momento della rilevazione, e che alcuna tollerabilità può derivare dal contenuto non offensivo del tatuaggio: secondo le disposizioni concorsuali, è sufficiente l’esistenza del tatuaggio in area visibile per integrare la fattispecie vietata, mentre il contenuto assume rilievo espulsivo solo per le aree coperte dalle divise di servizio.
Quanto all’IMC e alla massa grassa, il Tribunale ha escluso che le successive misurazioni in strutture private possano mettere in discussione la rilevazione concorsuale, che garantisce la par condicio tra i concorrenti. Le risultanze della Commissione possono essere superate solo in caso di scostamenti significativi su dati fisici immodificabili o di concrete allegazioni di palesi disfunzioni delle apparecchiature, elementi non forniti dalla ricorrente.
Infine, in relazione al piede piatto valgo bilaterale, la stessa misurazione prodotta dalla candidata aveva rilevato valori (angoli di Costa-Bertani tra 135° e 140° e di Moreau tra 155° e 160°) che integrano la definizione del codice n. 232 della Direttiva tecnica per il profilo sanitario, con conseguente attribuzione di coefficiente non compatibile con l’arruolamento. Il Collegio ha altresì negato rilievo al certificato agonistico e al superamento delle prove fisiche, i cui presupposti sono diversi da quelli normativi per l’accesso all’Arma.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente travolgimento dei motivi aggiunti basati su illegittimità derivata, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.