L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non viene meno per la demolizione tardiva dell’abuso (TAR Lazio n. 10835 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’effetto acquisitivo dell’area di sedime e delle opere abusive al patrimonio comunale, previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, si produce ipso iure al momento dell’inutile decorso del termine assegnato con l’ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il privato perde la legittimazione a demolire di sua iniziativa il manufatto. La demolizione tardiva delle opere abusive non comporta la cessazione della materia del contendere sull’atto di acquisizione, né determina il riacquisto dell’area di sedime ormai definitivamente acquisita al patrimonio dell’ente, non sorgendo alcun diritto alla “retrocessione” del bene. La determinazione dell’area da acquisire, comprensiva della superficie pertinenziale, può essere effettuata con l’atto di accertamento dell’inottemperanza, successivo all’ingiunzione di ripristino, purché sia adeguatamente motivata in relazione alla destinazione urbanistica dell’area ed entro il limite del decuplo della superficie abusivamente costruita. La notifica della copia analogica di un provvedimento informatico munita del contrassegno previsto dall’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 82/2005 è idonea a sostituire la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva dichiarato l’acquisizione al proprio patrimonio di un’area di complessivi 3.240 mq, comprendente un ristorante, una tettoia e la relativa area di sedime e pertinenziale, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. La parte deduceva la nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione e attestazione di conformità della copia notificata, l’illegittima estensione dell’acquisizione a una porzione di immobile preesistente e non abusiva, e l’illegittimità dell’acquisizione della superficie pertinenziale non previamente determinata nell’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle censure sull’acquisizione della porzione legittima dell’immobile, atteso che l’avvenuta demolizione dell’intero manufatto aveva reso inattuali le relative doglianze. Ha poi escluso che la demolizione delle opere abusive, intervenuta in un momento in cui il bene era già transitato al patrimonio comunale, potesse giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiamando la Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023 e precisando che l’effetto acquisitivo si produce automaticamente con l’inutile decorso del termine.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la copia notificata recava il contrassegno sostitutivo della sottoscrizione ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 82/2005, rappresentato dalla marcatura stampigliata sulla prima pagina con l’indicazione del protocollo e del firmatario, con la conseguenza che la doglianza era infondata sia in diritto che in fatto. In ordine al terzo motivo, il Tribunale ha affermato che l’individuazione dell’area da acquisire può essere effettuata con l’atto di accertamento dell’inottemperanza, non essendo elemento essenziale dell’ordine di demolizione, e che nel caso di specie il provvedimento aveva congruamente motivato l’acquisizione della superficie pertinenziale in base ai rapporti previsti dalla legge regionale e nel rispetto del limite del decuplo.
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Nota della Redazione
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