Il sopravvenuto provvedimento di revoca del nulla osta determina l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Lazio n. 10799 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso di revoca del nulla osta al lavoro subordinato determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, restando assorbito ogni altro profilo concernente l’obbligo di provvedere dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva inviato alla Prefettura di Roma una richiesta volta alla fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio dell’autorizzazione necessaria per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendo altresì l’accertamento della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro già proponente il nulla osta. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza, il ricorrente aveva proposto ricorso ex artt. 117 e 31, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e la condanna della Prefettura a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
In pendenza del giudizio, l’amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, documentando l’intervenuta adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, notificato al ricorrente in data 4 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione è fondata. L’intervenuta adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, successiva alla proposizione del ricorso, ha infatti determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio sul silenzio, non essendo più attuale la necessità di una pronuncia che accerti l’obbligo di provvedere dell’amministrazione.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti, sussistendo giusti motivi.
Il Tribunale ha, infine, provveduto sulla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 82 e dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. Esclusa la liquidazione delle fasi istruttoria e cautelare, non svolte, il compenso è stato determinato in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia. Il compenso, già ridotto fino al 50% ex art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, è stato ulteriormente dimezzato per effetto del gratuito patrocinio e della pronuncia in rito, con conseguente liquidazione dell’importo di euro 903,25, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
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Nota della Redazione
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