Esecuzione del giudicato e astreinte nei limiti della non manifesta iniquità (TAR Lazio n. 10790 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere determinata secondo il criterio della non manifesta iniquità, evitando che essa degeneri in una sproporzionata locupletazione del privato: essa può essere pertanto parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e con applicazione di una soglia massima predeterminata.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del settore scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia, in sede di giudizio sul rapporto di lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 11.172,21, a titolo di indennità integrativa speciale illegittimamente trattenuta nel periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 agosto 2016, oltre interessi legali. La sentenza, pubblicata il 16 marzo 2023, era passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la documentazione depositata comprova l’esistenza dei presupposti per l’actio iudicati, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato. La mancata esecuzione delle statuizioni è risultata provata, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell’Amministrazione resistente. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice civile non sono sindacabili in sede di ottemperanza: l’accertamento contenuto nel giudicato costituisce il limite invalicabile del successivo giudizio esecutivo.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale avrebbe dovuto provvedere nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ha accolto la richiesta, riconoscendo la funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Tuttavia, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2019, ha ritenuto necessario stabilire una soglia-limite per evitare che la penalità dismettesse la funzione sanzionatoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato. La misura è stata pertanto parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con dies a quo coincidente con il giorno dell’eventuale inottemperanza e con un tetto massimo di euro 3.000,00.
Il Ministero soccombente è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 850,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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