Obbligo di esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lazio n. 10784 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è gravata dall’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al giudicato, non essendo sufficiente un generico riferimento a presunte attività svolte. L’inerzia dell’Amministrazione, non giustificata da sopravvenienze ostative, legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo di esecuzione, assegnando un termine per provvedere e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che subentri all’Amministrazione inadempiente. Il relativo giudizio si svolge secondo le regole processuali di cui all’art. 64 c.p.a., che disciplinano l’onere della prova.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del giudice del lavoro, la quale aveva accertato il diritto della ricorrente, una docente, a ricevere una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche per un anno scolastico. Il giudice aveva inoltre condannato l’Amministrazione a riconoscere l’anzianità giuridica ed economica e a pagare le relative retribuzioni, detratti gli importi già percepiti. A fronte del mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato l’adempimento e nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente accertato il passaggio in giudicato della sentenza, sulla base delle evidenze documentali prodotte. Ha quindi rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva fornito alcuna prova di aver adempiuto al comando giurisdizionale.
I giudici hanno richiamato il principio, desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. Tale regola, applicata al giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 64 c.p.a., comporta che l’Amministrazione, per sottrarsi alla condanna, debba allegare e provare l’esecuzione o l’esistenza di circostanze sopravvenute ostative.
Nel caso di specie, l’Amministrazione è rimasta inerte, non dimostrando alcuna attività satisfattiva. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della direzione competente, con facoltà di delega, che provvederà senza compenso.
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Nota della Redazione
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