Ottemperanza per pagamento somme: la penalità di mora ex art. 114 c.p.a. è pari agli interessi legali (TAR Lazio n. 10743 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’Amministrazione che non dimostri di aver adempiuto al comando giurisdizionale, né evidenzi sopravvenienze ostative, è tenuta a dare esecuzione al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva accertato l’illegittimità delle trattenute previdenziali operate dall’Amministrazione e condannato quest’ultima alla restituzione di una somma di denaro. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva dimostrato in giudizio di aver dato esecuzione al titolo, né aveva allegato circostanze sopravvenute ostative all’adempimento. La ricorrente domandava pertanto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, nonché l’art. 64 cod. proc. amm. L’Amministrazione, non avendo fornito la prova dell’avvenuto adempimento, né allegato sopravvenienze ostative, è rimasta inadempiente rispetto al comando giurisdizionale.
Quanto alla domanda di astreinte, il Tribunale ne ha disposto l’accoglimento, ritenendo il ritardo dell’Amministrazione significativo e pregnante. Per la determinazione della misura, il Collegio ha applicato l’art. 112, comma 4, lett. e), ultima parte, cod. proc. amm., secondo cui nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se fissata in misura pari agli interessi legali.
La Corte ha inoltre ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin da ora un Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con liquidazione parametrata alle esecuzioni mobiliari e distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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