Illegittimo il DM tariffe 2024 per difetto di istruttoria sui costi delle prestazioni sanitarie (TAR Lazio n. 10673 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, l’amministrazione che intenda discostarsi dalle indicazioni metodologiche formulate dall’Agenas — organo tecnico chiamato a rendere parere obbligatorio ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 — è tenuta a fornire una rigorosa motivazione, previa adeguata istruttoria. Il difetto di istruttoria sussiste sia quando la Commissione Tariffe non valuti i presupposti alla base dei tariffari regionali, per verificare se derivino da oggettive rilevazioni tecniche dei costi, sia quando la selezione delle strutture campione non risulti rappresentativa della realtà di mercato, sia quando il confronto con i tariffari regionali avvenga acriticamente, senza apprezzarne la metodologia di redazione. La declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe può essere accompagnata dall’efficacia differita di 365 giorni, per consentire la rinnovazione dell’istruttoria.
Il Fatto
Una società operante nel settore della diagnostica per immagini e di laboratorio, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il D.M. 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024. Nel corso del giudizio il Ministero della Salute ha adottato il D.M. 25 novembre 2024, pubblicato il 27 dicembre 2024, che ha integralmente sostituito il precedente tariffario, sicché la società ha esteso l’impugnativa con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il mancato adeguamento alle osservazioni critiche formulate dall’Agenas sui profili metodologici di costruzione e rilevazione dei costi delle prestazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti, in quanto l’originario D.M. del 2023 è stato integralmente sostituito dal decreto del 25 novembre 2024.
Nel merito, la Sezione ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 74 c.p.a., con sintetico rinvio alle plurime sentenze già rese sulla medesima questione, e in particolare alla n. 16399/2025 del 22 settembre 2025.
Il ricorso è stato ritenuto fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di idonea istruttoria a supporto delle scelte tariffarie. In primo luogo, l’attività della Commissione Tariffe non è risultata conforme alle indicazioni operative e metodologiche fornite dall’Agenas nei pareri del 2022 e del 2024: l’amministrazione, pur non essendo vincolata al parere, avrebbe dovuto affrontare le rilevanti osservazioni critiche sull’impianto metodologico, non potendosene discostare senza una rigorosa motivazione. In secondo luogo, la valutazione dei costi dei fattori produttivi avrebbe dovuto basarsi su dati aggiornati, come richiesto dai commi 5 e 6 dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992.
La Corte ha inoltre rilevato che la selezione delle strutture campione non era rappresentativa della realtà di mercato, senza che fosse dato conoscere i criteri di individuazione né il procedimento di raccolta dei dati di costo unitario. Infine, anche il confronto con i tariffari regionali è risultato viziato da difetto di istruttoria, poiché la Commissione si è limitata ad acquisire i dati senza verificarne criticamente la metodologia di redazione e senza accertare se fossero il frutto di politiche tariffarie o di analisi concrete dei costi.
Conseguentemente, il TAR ha annullato il D.M. 2024 e i relativi allegati nella parte di interesse della ricorrente, disponendo l’efficacia differita di 365 giorni dalla data di deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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