Impugnazione delle rettifiche concorsuali inammissibile per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10566 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche successive di una graduatoria concorsuale, che non costituiscono rinnovato esercizio del potere discrezionale ma mero adempimento di obblighi di correttezza e buon andamento, non richiedono un autonomo onere di impugnazione qualora la lesione sia originaria e reiterata. È altresì inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso tali atti di rettifica quando la questione sostanziale sia già stata devoluta al giudice con l’impugnazione dell’atto originario e penda il relativo giudizio di appello: dall’eventuale accoglimento deriverebbe l’annullamento caducante delle rettifiche, mentre dal rigetto conseguirebbe il consolidamento delle stesse, non ulteriormente contestabili per invalidità derivata.
Il Fatto
Il ricorrente, già vincitore di una selezione pubblica per il reclutamento di dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, era stato collocato nella graduatoria rettificata in posizione non utile, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale. Avverso la graduatoria originaria egli aveva proposto ricorso, respinto dal TAR con sentenza n. 20481/2024, oggetto di appello al Consiglio di Stato.
Nelle more del giudizio di secondo grado, l’Amministrazione aveva adottato plurime rettifiche della graduatoria, impugnate dal candidato con ricorso e motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure già sollevate nel giudizio definito con la sentenza di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la lesione dell’interesse del ricorrente è riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria, mentre le successive rettifiche costituiscono meri adempimenti correttivi, non un rinnovato esercizio del potere discrezionale. Da ciò deriva l’insussistenza di un onere di impugnazione delle rettifiche medesime.
La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse discende, tuttavia, dalla considerazione che nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dall’accoglimento del gravame avverso le sole rettifiche. L’eventuale accoglimento dell’appello pendente avverso la sentenza di rigetto del ricorso originario comporterebbe l’annullamento della graduatoria con effetto caducante sulle rettifiche, quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto; l’eventuale rigetto, al contrario, determinerebbe il consolidamento delle stesse, non più contestabili per invalidità derivata.
La sorte delle rettifiche segue, pertanto, integralmente quella dell’atto originario, con la conseguenza che il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, con compensazione delle spese per il carattere meramente processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso.
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Nota della Redazione
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