La condanna per reato ostativo impedisce la cittadinanza per residenza (TAR Lazio n. 10505 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per residenza è atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità, il cui sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco e formale, senza sconfinare nel merito. La condanna per un reato la cui pena edittale massima non è inferiore a tre anni, individuato dall’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, è automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza, sia per matrimonio sia, a fortiori, per naturalizzazione. Il predetto criterio della pena edittale, fissato in via generale ed astratta dal legislatore, preclude all’amministrazione e al giudice di valutare la significatività della condotta in base alle circostanze concrete. Lo stabile inserimento socio-economico non è elemento idoneo a superare la causa ostativa, costituendo solo prerequisito per la richiesta. La riabilitazione, ex art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992, è condizione necessaria per riespandere il potere discrezionale dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione respingeva l’istanza, rilevando dal rapporto informativo della Questura l’esistenza di tre decreti penali di condanna per il reato di furto tentato e furto tentato in concorso.
La ricorrente impugnava il diniego, lamentando la mancata valutazione della risalenza delle condotte, delle concrete modalità dei fatti e del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto, evidenziando che tutti i familiari avevano ottenuto la cittadinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la concessione della cittadinanza è provvedimento caratterizzato da un’amplissima discrezionalità, che si estrinseca in una valutazione di opportunità circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. La verifica deve avere ad oggetto l’assenza di precedenti penali e la sussistenza di una condotta di vita espressiva di integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La ricorrente, tuttavia, è stata condannata per furto tentato in concorso, fattispecie rientrante nel novero dei reati automaticamente ostativi, poiché punita con pena edittale massima non inferiore a tre anni. Il Collegio richiama l’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, che prevede la causa ostativa per la cittadinanza iure matrimonii, in cui il richiedente vanta un diritto soggettivo.
Secondo il principio argomentativo del “il più contiene il meno“, la norma si applica a fortiori alla cittadinanza per residenza, fattispecie meno tutelata in cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore. Il criterio ostativo si fonda sulla rilevanza astratta della fattispecie incriminatrice, sicché la valutazione è preclusa sia all’amministrazione sia al giudice, che non possono apprezzare circostanze concrete quali la risalenza dei fatti o la personalità dell’istante.
La riabilitazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992, costituisce l’unica circostanza in grado di rimuovere la causa ostativa e di riespandere il potere discrezionale dell’amministrazione. Nel caso di specie, tale condizione non è intervenuta.
Lo stabile inserimento socio-economico e familiare, pur rappresentando un sintomo di avvenuta integrazione, non costituisce una benemerenza capace di superare l’ostatività derivante dalla condanna. La decisione di diniego non interferisce con la vita privata e familiare della richiedente, potendo quest’ultima ripresentare l’istanza decorso un anno e continuare a permanere nel territorio italiano. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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