Esclusione dal Fondo crescita sostenibile per attività non di sviluppo sperimentale (TAR Lazio n. 10492 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di sviluppo sperimentale, come definita dalla lex specialis di un bando di finanziamento pubblico, è strettamente legata alla funzione svolta dall’attività di sperimentazione o validazione tecnica, che deve essere finalizzata alla creazione o al miglioramento di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Non vi rientrano le attività di natura commerciale e promozionale, quali interviste e ricerche di mercato, definizione del business plan e del piano di sfruttamento, che riguardano la promozione del prodotto e il suo sfruttamento commerciale. Il conflitto di interessi del soggetto gestore di un fondo pubblico non sorge in via generalizzata per la sola partecipazione alla medesima procedura, ma esclusivamente in relazione al singolo progetto in cui il soggetto sia coinvolto come proponente o co-proponente, con conseguente obbligo di astensione limitato a tale specifica fattispecie.
Il Fatto
Un’ATI, composta da una società capofila e da una mandante, impugnava il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy la dichiarava decaduta dalla procedura di assegnazione delle agevolazioni del Fondo crescita sostenibile – Sportello PON IC 2021/2027 “Scoperta imprenditoriale”. Il diniego era fondato sulla valutazione di non ammissibilità delle attività riconducibili all’Obiettivo Realizzativo n. 6, di pertinenza della società mandante, ritenute di natura commerciale e promozionale e non qualificabili come sviluppo sperimentale ai sensi del bando. Tale esclusione comportava il mancato raggiungimento della soglia minima del 10% di partecipazione al progetto e il superamento del limite di spesa di 1 milione di euro.
La ricorrente contestava altresì la sussistenza di un conflitto di interessi del CNR, componente del RTI affidatario dell’istruttoria, in quanto lo stesso aveva partecipato allo stesso bando con propri progetti. Il TAR Lazio respingeva l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero, sul rilievo che la determinazione di ammettere o escludere il richiedente dall’agevolazione è stata adottata all’esito di una procedura espletata su scala nazionale. La decisione incide sull’unitaria e inscindibile conformazione nazionale del Fondo, senza possibilità di frazionarne gli effetti in funzione della sede della singola impresa.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato. Il Collegio ha richiamato la definizione di sviluppo sperimentale contenuta nell’art. 1, lett. q), del D.D. 7 dicembre 2023, evidenziando come essa sia legata alla funzione di sperimentazione o validazione tecnica finalizzata alla creazione o al miglioramento di prodotti. Le attività descritte nell’OR6, raggruppate in task quali “Definizione Utenti e analisi di mercato”, “Definizione Business Plan” e “Definizione Evolution Plan”, non presentavano alcuna attività tecnico-scientifica né erano finalizzate al miglioramento del prodotto. La ricorrente non aveva fornito specifici elementi di confutazione delle valutazioni dell’Amministrazione, che escludevano qualsivoglia illogicità.
Quanto al dedotto conflitto di interessi, il TAR ha rilevato che l’art. 9 della convenzione che regola i rapporti tra il Ministero e il RTI gestore configura l’incompatibilità esclusivamente in relazione allo specifico progetto in cui il CNR sia coinvolto come proponente o co-proponente, e non in via generalizzata rispetto alla totalità delle domande presentate nella medesima procedura. Solo in tali casi è previsto l’affidamento del giudizio tecnico a professionisti esterni. In assenza di una situazione di potenziale conflitto riferita al progetto della ricorrente, non era configurabile in capo al CNR alcun obbligo di astensione.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della parziale novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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