Rinuncia al ricorso non accettata e liquidazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 3 n. 2062 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte non determina l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, ma costituisce comunque fatto idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese di lite. La mancata accettazione della rinuncia, infatti, non preclude al giudice di valutare la soccombenza virtuale, qualora il ricorso, se esaminato nel merito, sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. In tal caso, la rinuncia evita altresì la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato. Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina in base al petitum, aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio, con applicazione del criterio di aumento percentuale per ciascun soccombente successivo al primo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Nel 2010, un gruppo di medici conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altre amministrazioni, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguata retribuzione dei medici specializzandi, iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1999 ma prima del 2006.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2022, confermava la decisione. Gli originari attori proponevano quindi ricorso per cassazione nei confronti della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, a seguito della rinuncia al ricorso ritualmente depositata da tutti i ricorrenti. La questione controversa, tuttavia, riguardava la regolamentazione delle spese, in quanto la rinuncia non era stata accettata dalla difesa erariale.
Il Collegio ha affermato che la mancata accettazione della rinuncia non impedisce la valutazione della soccombenza virtuale, né impone l’integrale compensazione delle spese. Al contrario, essa può giustificare solo una compensazione parziale, nella misura di un terzo, in considerazione della sopravvenuta rinuncia. La rinuncia, inoltre, ha evitato ai ricorrenti la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il ricorso, se fosse stato esaminato, sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. Per gli iscritti negli anni precedenti, infatti, resta applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, essendo stato escluso che la Direttiva 93/16/CEE abbia introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio.
Per la liquidazione delle spese, la Corte ha determinato il valore della causa in base alla domanda di importo più elevato, pari a euro 90.440,10, a cui sono stati aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati prima dell’introduzione del giudizio, giungendo a un valore complessivo di euro 130.894,72, ricompreso nello scaglione tra 52.001 e 260.001 euro. Applicando la tariffa vigente al momento dell’ultimo atto difensivo e il criterio di aumento percentuale per i plurimi soccombenti, le spese sono state liquidate in euro 21.819,60, ridotte di un terzo per la rinuncia e poste per i rimanenti due terzi, pari a euro 14.546,40, a carico dei ricorrenti in solido.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.