Estensione del giudicato favorevole al coobbligato solidale e rilevabilità d’ufficio in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2796 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata. In tal caso, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito. In tema di solidarietà tributaria, il condebitore può opporre all’Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole intervenuto tra questa ed un altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., salvo che la pronuncia sia fondata su ragioni personali, ipotesi che ricorre solo quando il giudicato non abbia escluso i presupposti oggettivi della tassazione.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione emesso per l’imposta di registro calcolata sul prezzo di vendita di un immobile, conseguente ad un accordo conciliativo intervenuto in un giudizio civile. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma compensava le spese e, su appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, riconosceva dovuta l’imposta nella misura determinata dall’Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della contribuente.
La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, depositava una sentenza della medesima Commissione Tributaria Regionale — successivamente passata in giudicato — con la quale l’avviso di liquidazione era stato annullato in favore di un soggetto coobbligato solidale per l’obbligazione tributaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affrontato il tema della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno. Ha affermato che il giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se il relativo documento non era stato prodotto nei gradi di merito. Il divieto di nuovi documenti in sede di legittimità di cui all’art. 372 cod. proc. civ. riguarda solo quelli formatisi nel corso del giudizio di merito e non opera per il giudicato successivo. La produzione della sentenza con attestazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non incontra quindi alcun ostacolo.
La Corte ha poi richiamato il principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori, riflettendo la regola che la sentenza vale solo tra le parti e non ultra partes. In deroga, l’art. 1306, comma 2, cod. civ. consente ai condebitori che non hanno partecipato al giudizio di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.
Nel caso di specie, la pronuncia favorevole al coobbligato aveva escluso i presupposti oggettivi della tassazione, non essendo quindi fondata su ragioni personali. L’annullamento dell’avviso di liquidazione, passato in giudicato, esplica i suoi effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, concernendo i medesimi presupposti impositivi del rapporto tributario. Tali principi sono stati affermati richiamando i precedenti di Cass. n. 1534/18, Cass. n. 11754/18, Cass. n. 25963/22 e Cass. n. 4691/25.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ha accolto l’originario ricorso della contribuente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della formazione del giudicato solo nel corso del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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