Interessi moratori: onere probatorio della ricezione della fattura (Cass. civ. Sez. 3 n. 5169 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per il pagamento degli interessi moratori nelle transazioni commerciali ha l’onere di allegare e provare specificamente la data di ricezione della fattura da parte del debitore, presupposto indispensabile per individuare il dies a quo della mora ex art. 4 del d.lgs. n. 231/2002. La mera produzione documentale delle fatture non assolve tale onere, poiché imporrebbe al giudice un’attività ricostruttiva officiosa, incompatibile con il principio dispositivo e con il limite del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 112 c.p.c. In difetto di tale prova, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002. In materia di spese processuali, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del principio di soccombenza, restando insindacabili la compensazione e la quantificazione operate dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società bancaria, quale cessionaria di crediti vantati da un’azienda sanitaria, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture sanitarie. L’azienda sanitaria proponeva opposizione, contestando la sussistenza del credito e l’entità degli importi richiesti. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’ente al pagamento di una somma ridotta, con interessi di mora decorrenti dalla domanda giudiziale.
La società creditrice proponeva appello, censurando la decisione nella parte in cui non erano stati riconosciuti gli interessi moratori con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture. La Corte d’Appello respingeva il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, la società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, dichiarandolo inammissibile. Il giudice di legittimità ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava sull’accertamento della mancata allegazione e prova, da parte della creditrice, della data di ricezione delle fatture da parte del debitore. Tale elemento è indispensabile per individuare il termine di decorrenza della mora automatica.
La Corte ha precisato che la mera produzione delle fatture in giudizio non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sul creditore, poiché imporrebbe al giudice un’attività ricostruttiva officiosa, in contrasto con il principio dispositivo e con l’art. 112 c.p.c. Il ricorrente, invece, si era limitato ad affermare l’avvenuta produzione documentale, omettendo di confrontarsi con la reale ragione della decisione, ossia la mancata indicazione specifica di ciascuna fattura, delle date di ricezione e di scadenza, nonché l’esatta ricostruzione dei calcoli con riferimento alle fatture medio tempore pagate. La censura mirava, pertanto, a una nuova valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il principio di soccombenza, letto in senso negativo, implica che solo la parte integralmente vittoriosa non possa essere condannata alle spese. Il sindacato del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto di tale principio, restando insindacabili la compensazione totale o parziale e la quantificazione delle spese, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. Nel caso di specie, la parziale compensazione delle spese del primo grado era giustificata dalla soccombenza reciproca, mentre la condanna alle spese del grado di appello derivava dall’integrale rigetto del gravame.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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