Servitù: frazionamento del fondo dominante e trasferimento di una porzione al proprietario del fondo servente (Cass. civ. Sez. 2 n. 5989 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù prediali, il principio di indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c. opera nel caso di frazionamento del fondo dominante, ma al solo fine di determinare la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, con effetto che si produce ex lege e senza necessità di alcuna menzione negli atti traslativi, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente. Tale principio non trova applicazione quando una porzione del fondo dominante venga trasferita al proprietario del fondo servente contiguo. In questa ipotesi, la costituzione di una servitù su detta porzione richiede una dichiarazione scritta che consacri l’esplicita manifestazione di volontà negoziale di costituire il diritto reale, non essendo a tal fine idonea una mera clausola ricognitiva di una situazione preesistente, né potendo tale effetto derivare dall’estinzione per confusione della servitù gravante sui fondi confinanti.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo confinante convenne in giudizio il nudo proprietario e l’usufruttuario di un terreno, lamentando che questi gli impedivano l’esercizio di una servitù di passaggio carraio, pedonale e di posa di manufatti interrati, e chiedendo la condanna a eseguire le opere necessarie e a risarcire i danni. Il tribunale accolse la domanda, ma la sentenza venne impugnata.
La Corte d’appello, riformando solo in parte la decisione, confermò la sussistenza della servitù anche su una delle porzioni del fondo dominant’originario, successivamente frazionato, disattendendo la tesi dell’estinzione per confusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per la ritenuta applicazione del principio di indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c. Tale principio, per consolidato insegnamento, opera al solo fine di determinare la permanenza del diritto di servitù su ogni porzione del fondo dominante frazionato, in favore del quale la servitù era stata costituita, ma non quando una porzione di tale fondo sia stata trasferita al proprietario del fondo servente. In questa diversa ipotesi, non si può parlare di persistenza automatica del diritto, ma di una nuova e autonoma costituzione.
La Corte ha quindi escluso che la costituzione della servitù sulla porzione trasferita potesse derivare quale effetto riflesso dell’estinzione per confusione della servitù che gravava sui fondi confinanti. Ha inoltre ritenuto erronea l’interpretazione degli atti di vendita operata dai giudici di merito, non ravvisando in essi alcuna volontà negoziale costitutiva del diritto reale, ma solo una mera ricognizione di una situazione preesistente.
La Corte ha infine stigmatizzato l’interpretazione della clausola di “libertà da pesi” come mera formula di stile, sottolineando che al momento del trasferimento della particella non era intervenuta alcuna specifica pattuizione sulla stessa. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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