Accollo tributario interno: il locatore accollante non è legittimato ad impugnare l’avviso TARI (Cass. civ. Sez. 5 n. 8433 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accollo negoziale del debito d’imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l’altra da ogni pretesa fiscale, ha rilevanza esclusivamente tra le parti ed assume, rispetto all’amministrazione finanziaria, efficacia di accollo interno. Ne discende che l’accollante, pur obbligatosi volontariamente al pagamento, non acquisisce la posizione di soggetto passivo del rapporto tributario e difetta della legittimazione ad impugnare l’avviso di pagamento emesso nei confronti dell’unico soggetto passivo del tributo. In tema di TARI, il presupposto impositivo è integrato dalla detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrre rifiuti, sicché il proprietario locatore che si accolla il debito del conduttore non è parte del rapporto controverso e non può autonomamente impugnare l’avviso, salvo che la legge non ne preveda la responsabilità solidale.
Il Fatto
La società, proprietaria e locatrice di un immobile concesso in locazione all’Ente Militare US Navy Nato di Napoli, impugnava l’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’anno 2015, emesso dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello, ritenendo la ricorrente priva di legittimazione attiva, in quanto unico soggetto passivo del tributo era il conduttore detentore dell’immobile, sulla base del contratto di locazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. e dell’art. 8 legge n. 212/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta efficacia esterna dell’accollo del debito TARI, desunta dalla reiterata richiesta di pagamento rivolta dal Comune alla società accollante. Il Collegio ha chiarito che l’art. 8 dello Statuto del Contribuente si limita a prevedere che l’obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio, senza attribuire all’accollo efficacia verso il fisco. Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, l’accollo negoziale del debito d’imposta è rilevante esclusivamente tra le parti e non determina, per l’accollante, l’assunzione della posizione di contribuente, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6882 del 2019, secondo cui il sacrificio economico derivante dal pagamento del tributo deve essere sopportato effettivamente e definitivamente dal soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione, in quanto l’art. 53 Cost. esclude che l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica possa sorgere in capo a soggetto privo di capacità contributiva. Tale orientamento, già affermato nel 1985, è stato confermato anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 della legge n. 212/2000.
Conseguentemente, deve affermarsi il difetto di legittimazione dell’accollante ad impugnare l’avviso emesso nei confronti dell’unico soggetto passivo, individuato nella detentrice dell’immobile ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013. La Corte ha precisato che la detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrre rifiuti integra il presupposto impositivo della TARI, che non può essere escluso per il fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio. L’accollo del debito d’imposta da parte del proprietario locatore non impatta quindi sul rapporto tributario.
Il Collegio ha altresì distinto la fattispecie dall’ipotesi della responsabilità d’imposta del notaio, legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione in quanto responsabile solidale ex lege ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, nonché dall’ipotesi del responsabile d’imposta, per il quale è ammesso soltanto l’intervento adesivo nel processo instaurato dal destinatario dell’atto, ma non l’impugnazione autonoma. La Corte ha infine escluso ogni rilevanza della sentenza del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto alla società la legittimazione ad agire avverso la delibera di approvazione della tariffa, trattandosi di giudizio diverso. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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