Raddoppio dei termini per l’accertamento e obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 19141 del 12.07.2025)
Il raddoppio dei termini per l’accertamento richiede solo l’astratta configurabilità dell’obbligo di denuncia penale, sindacabile dal giudice tributario con prognosi postuma, e non opera per l’IRAP, tributo privo di sanzioni penali.