Silenzio-inadempimento su rinnovo permesso di soggiorno: disposta istruttoria sulla segnalazione Schengen (TAR Puglia n. 50 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ex art. 117 c.p.a., può essere accompagnata dalla contestuale domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 6, c.p.a.; la proposizione di tale domanda comporta la conversione del rito speciale in rito ordinario. In sede di valutazione dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione resistente per acquisire elementi di valutazione necessari alla decisione, anche quando gli stessi attengano a verifiche condotte con le autorità di altri Stati membri. La segnalazione nella banca dati Schengen da parte di un’autorità estera può costituire un elemento rilevante ai fini del riscontro dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva presentato istanza di rinnovo del titolo in data 13.12.2023. Ricevuta la convocazione e la ricevuta di avvenuto deposito della documentazione, si era visto indicare un termine di 60 giorni per il ritiro del nuovo permesso. Nonostante i ripetuti accessi in Questura, il procedimento era rimasto inattivo per oltre due anni. Dopo un’inutile diffida ad adempiere, il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso conteneva sia la domanda avverso il silenzio della P.A. sia la domanda risarcitoria, ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 6, c.p.a. Tale circostanza ha determinato la conversione del rito da speciale in rito ordinario e la fissazione dell’udienza pubblica di merito. Successivamente, il ricorrente aveva depositato due istanze per ottenere misure cautelari finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno o del cedolino di rinnovo.
In sede di valutazione della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto necessaria un’approfondita attività istruttoria. In particolare, ha ordinato alla Questura di depositare una dettagliata relazione sui motivi che hanno impedito il riscontro dell’istanza di rinnovo. Un profilo centrale dell’istruttoria riguarda la segnalazione nella banca dati Schengen effettuata dall’Austria, oggetto di una consultazione avviata con le autorità estere già dall’11.09.2024, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Schengen.
La decisione del Collegio di sospendere ogni pronuncia in rito, di merito e cautelare, disponendo l’istruttoria, evidenzia come l’esito delle verifiche con le autorità straniere possa risultare determinante per valutare la fondatezza della pretesa e l’eventuale accoglimento della domanda cautelare. Il rinvio alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 consente di acquisire gli elementi necessari prima di assumere una decisione sulla tutela interinale richiesta.
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Nota della Redazione
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