Occupazione illegittima e acquisizione sanante ex art. 42-bis: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 656 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione illegittima di un bene privato da parte della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, seguito dall’accettazione dell’indennizzo da parte del privato, determina la cessazione della materia del contendere e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che ogni utilità concreta derivante dalla decisione sulla domanda di restituzione del bene viene meno. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate in considerazione del comportamento complessivo dell’amministrazione, che ha dato composizione bonaria alla controversia.
Il Fatto
Alcuni privati, proprietari di un terreno occupato dal Comune a far data dal mese di dicembre 2002, avevano proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna. I ricorrenti avevano domandato, in via principale, la condanna dell’amministrazione alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino stato e con contestuale risarcimento del danno; in via subordinata, l’accertamento dell’obbligo di sanare la situazione di illiceità mediante l’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 oppure, in alternativa, la condanna al risarcimento del danno per la perdita della proprietà.
Nel corso del giudizio, il Comune di Tortolì adottava un decreto di acquisizione al proprio patrimonio, quantificando l’indennizzo dovuto ai proprietari nella somma di Euro 69.782,14, espressamente accettata dai ricorrenti. Nell’udienza pubblica di discussione, i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, insistendo per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, mentre il Comune, concordando sul difetto di interesse, chiedeva la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’adozione del decreto di acquisizione sanante, unitamente all’accettazione dell’indennizzo da parte dei privati, aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in giudizio. L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, infatti, realizza una fattispecie acquisitiva che trasforma l’occupazione illegittima in un titolo di acquisto della proprietà a favore dell’amministrazione, con conseguente assegnazione al privato di un indennizzo per la perdita del bene.
La scelta del privato di accettare l’indennizzo così determinato, in luogo di insistere nella richiesta di restituzione dell’immobile, comporta il venir meno di qualsiasi residua utilità della pronuncia sulle domande di condanna alla consegna del fondo e di risarcimento del danno. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in base al quale il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il Collegio ha accolto l’istanza di compensazione avanzata dall’amministrazione, valorizzando il comportamento complessivo del Comune, che aveva dato composizione bonaria alla controversia attraverso l’adozione del decreto di acquisizione e il pagamento dell’indennizzo. Tale circostanza ha, pertanto, giustificato la deroga alla regola della soccombenza virtuale e la compensazione delle spese del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.