La pretesa restitutoria verso il terzo spetta al giudice ordinario (TAR Liguria n. 166 del 06.02.2026)
nel testo del provvedimento la parte ricorrente è indicata con -OMISSIS-; nel CONTENUTO sono usati solo ruoli (“la ricorrente”, “il beneficiario formale”)
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione segue la natura della situazione soggettiva azionata e non il nomen iuris dell’atto. È devoluta al giudice ordinario la cognizione delle controversie che, dopo la concessione del beneficio, attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’asserito inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario. La revoca del contributo non radica la giurisdizione amministrativa quando l’Amministrazione fa valere, nella sostanza, conseguenze paritetiche di inadempimenti nell’impiego del finanziamento già erogato. Quando la pretesa restitutoria è rivolta a un soggetto diverso dal beneficiario formale, mai parte del procedimento di concessione né successore del titolare, manca in radice un rapporto pubblicistico e la posizione del terzo percettore è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sull’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
Il Fatto
La Regione Liguria aveva adottato una pluralità di decreti di revoca di contributi erogati nell’ambito del PSR 2007-2013, intimando alla ricorrente la restituzione di complessivi € 75.351,17. I provvedimenti si fondavano sugli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano rilevato irregolarità nelle dichiarazioni del beneficiario formale, deceduto, tra cui l’inclusione di terreni privi di idoneo titolo di disponibilità. Le somme, erogate al beneficiario, sarebbero state riversate sul conto della ricorrente, percettrice materiale.
La ricorrente contestava la propria soggezione all’obbligo restitutorio, deducendo l’estraneità alla fase genetica delle domande di aiuto e la qualità di mera intermediaria su delega del beneficiario. La Regione resisteva, sostenendo la debenza delle somme in capo alla percettrice di fatto; l’AGEA eccepiva il difetto di legittimazione passiva. All’udienza del 20 novembre 2025 il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio, ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 29 gennaio 2014 e dalle Sezioni Unite, ordinanza n. 16602 del 5 agosto 2016, secondo cui il nomen iuris di atti formalmente intitolati “revoca” o “decadenza” non vale a radicare la giurisdizione amministrativa quando l’Amministrazione fa valere conseguenze paritetiche di inadempimenti nell’impiego del finanziamento già erogato.
Nella specie, il Collegio osserva che non è controverso che il beneficiario formale fosse un soggetto diverso dalla ricorrente, che la ricorrente non sia stata parte del procedimento di concessione né destinataria dell’atto attributivo, né successore del beneficiario, e che i decreti le imputino unicamente la percezione materiale delle somme. Da ciò discende l’esclusione, in radice, di un rapporto pubblicistico tra Amministrazione e ricorrente: l’eventuale titolo della pretesa non è l’inadempimento di obblighi convenzionali, ma la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., geneticamente connessa a fatti di terzi.
Il TAR esclude che la tesi della Regione, incentrata sui profili genetici del rapporto e sulla carenza dei presupposti in capo al beneficiario, possa degradare la posizione del terzo percettore a interesse legittimo: rispetto a costui non è ipotizzabile la precostituzione di un rapporto pubblicistico. Il Collegio ritiene altresì irrilevante la qualificazione delle somme come sanzione, perché ciò che rileva è il petitum sostanziale e la causa petendi, non la veste formale del provvedimento.
La posizione dell’AGEA è assorbita, non potendo il giudice amministrativo, in difetto di giurisdizione, scrutinare il merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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