Iscrizione d’ufficio alla gestione coltivatori diretti e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13052 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia è inammissibile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non essendo più deducibile il vizio di insufficiente motivazione. L’accertamento in fatto relativo alla sussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione coltivatori diretti, sia per quanto riguarda il numero di giornate lavorative annue (non inferiori a 104), sia per l’effettiva prestazione di attività lavorativa del nucleo familiare (non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo), è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se non nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non deducibile in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto dalla parte contribuente avverso la sentenza del tribunale che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione a un verbale di accertamento ispettivo e a due avvisi di addebito. La pretesa contributiva dell’istituto previdenziale concerneva l’iscrizione d’ufficio della parte alla gestione coltivatori diretti e della moglie quale coadiutrice.
Il giudice di secondo grado, esclusa la decadenza dall’azione giudiziaria, ha confermato nel merito la pretesa, ritenendo sussistenti i presupposti per l’iscrizione, sia in termini di giornate lavorative complessive (superiori alle 104), sia in termini di attività lavorativa prestata, superiore a un terzo delle normali necessità di coltivazione del fondo. Avverso tale sentenza, la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando i motivi separatamente. Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato ritenuto inammissibile in via preliminare, poiché la censura di insufficiente motivazione non è più deducibile dopo la novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Inoltre, la Corte ha escluso la dedotta contraddittorietà della sentenza impugnata, rilevando che il giudice di merito aveva desunto i presupposti della pretesa contributiva dal verbale ispettivo a carico della cooperativa, di cui la parte era socio, regolarmente acquisito agli atti ex art. 437 cod. proc. civ.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati considerati parimenti inammissibili. Essi erano volti a contestare l’accertamento espresso dalla Corte territoriale sulla prestazione dell’attività lavorativa e sulla relativa ricostruzione giuridica. La Corte ha precisato che tale accertamento rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se non nei limiti di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., limite non deducibile nel caso di specie, in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado.
Dall’accertamento del merito, ha osservato la Corte, il giudice di secondo grado ha desunto la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente alla gestione coltivatori diretti, con riferimento sia al numero delle giornate lavorate sia all’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare, non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità, la Corte non ha provveduto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’istituto previdenziale. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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