Il medico penitenziario è soggetto al limite dei 500 assistiti previsto dall’ACN (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13053 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dell’obbligo di esclusività prevista dall’art. 2 della legge n. 740 del 1970 è riferita al solo rapporto fra il sanitario e l’amministrazione penitenziaria e non anche al distinto rapporto che il medico abbia con il Servizio sanitario nazionale, che resta soggetto alle regole sue proprie. Per i medici di medicina generale, tali regole sono quelle dell’Accordo collettivo nazionale, il quale è idoneo a regolare il rapporto e pone il tetto dei 500 assistiti per i medici che contemporaneamente collaborino con l’amministrazione penitenziaria. La disposizione dell’art. 2 cit. ha natura unidirezionale, non potendo distinguersi la portata del comma 2, riguardante i medici incaricati, da quella del comma 3, riguardante ogni altra prestazione sanitaria resa in favore dell’amministrazione penitenziaria: entrambi i commi disciplinano le sole incompatibilità nell’ambito del rapporto con gli istituti penitenziari, senza oltrepassare quel rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente era stato contestualmente titolare di un incarico di dirigente medico di assistenza primaria in convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale e di un incarico per prestazioni libero-professionali presso la casa circondariale. L’Azienda lo aveva indotto a scegliere tra la cessazione dell’attività presso la casa circondariale e la riduzione del numero di assistiti entro il limite di 500, secondo quanto previsto dall’ACN. Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, ma il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la sentenza, ritenendo che non potesse configurarsi un rapporto di contrapposizione tra la norma pattizia e l’art. 2 della L. n. 740 del 1970, destinate a disciplinare rapporti contrattuali diversi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, rilevando, in via preliminare rispetto al terzo motivo, che la sentenza della Corte d’appello n. 410/2018, invocata come giudicato esterno, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere: tale esito è inidoneo alla formazione del giudicato, come già affermato da precedenti pronunce di legittimità. La riserva formulata dal ricorrente di ripristinare lo status quo ante all’esito del giudizio non poteva condurre a diversa conclusione.
Nel merito, la Corte afferma la corretta applicazione dell’art. 39, comma 9, dell’Accordo collettivo nazionale che regola le convenzioni dei medici di medicina generale con il SSN. Tale norma pone il limite dei 500 assistiti ai medici che contemporaneamente collaborino come medici degli istituti penitenziari e non soffre eccezioni per effetto dell’art. 2 della L. n. 740 del 1970.
La pronuncia richiama il principio espresso da Cass. n. 20880/2018, secondo cui l’esclusione dell’obbligo di esclusività è riferita al solo rapporto fra il sanitario e l’amministrazione penitenziaria, non anche al distinto rapporto con il SSN. Le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego, ma una prestazione d’opera professionale caratterizzata da parasubordinazione, disciplinata dalle norme speciali della L. n. 740 del 1970.
La disciplina posta dalla legge richiamata, prosegue la Corte, è volta a rimarcare la specialità del rapporto con l’amministrazione penitenziaria, escludendo l’applicazione dell’intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. In considerazione della penosità del servizio, il legislatore ha escluso per tali medici le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti con il SSN. Tale esclusione ha però natura unidirezionale: non può distinguersi la portata del comma 2, relativo ai medici incaricati, da quella del comma 3, riguardante ogni altra prestazione sanitaria, poiché entrambi i commi disciplinano le sole incompatibilità nell’ambito del rapporto con gli istituti penitenziari.
I precedenti citati dal ricorrente sono stati infine ritenuti inconferenti, riguardando il trattamento economico dei medici penitenziari e non le incompatibilità. Il ricorso è conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La richiesta di oscuramento dei nomi delle parti è stata respinta per assenza di motivi legittimi.
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Nota della Redazione
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