Rivalsa della struttura sanitaria e giudicato interno: il rischio assicurato va provato (Cass. civ. Sez. 3 n. 13826 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale del medico, la prova dell’avveramento del rischio assicurato costituisce fatto costitutivo della domanda di garanzia proposta contro l’assicuratore. Il giudice investito della domanda di condanna ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio se il rischio oggetto del contratto si sia avverato, senza che tale rilievo integri una violazione del principio del contraddittorio. La statuizione del primo giudice che abbia dichiarato assorbita una questione non forma giudicato interno, sicché il giudice d’appello può liberamente riesaminare il punto.
Il Fatto
Un medico, condannato in solido con la casa di cura presso cui operava al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, agiva contro la propria assicuratrice della responsabilità civile, estendendo il giudizio anche alla compagnia che lo aveva assicurato in precedenza. Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo la prima compagnia garante a secondo rischio per la contemporanea vigenza di altra polizza. La corte d’appello confermava il rigetto, interpretando la clausola contrattuale n. 16 nel senso che la garanzia operasse solo in caso di insolvenza della struttura sanitaria o di esercizio della rivalsa per colpa grave da parte di quest’ultima, ipotesi ritenuta non verificata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso che la pendenza di un giudizio di revocazione avverso la stessa sentenza impugnata ostacoli lo svolgimento parallelo del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ., non essendo rappresentata e provata la sospensione del procedimento. Ha precisato che solo la definizione di uno dei due giudizi determina l’inammissibilità dell’altro.
Quanto al motivo relativo alla violazione dell’art. 2909 cod. civ., la Corte ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla circostanza dell’esercizio della rivalsa da parte della struttura sanitaria. Il primo giudice, infatti, aveva dato atto solo in via incidentale di una richiesta stragiudiziale di regresso, ma aveva rigettato la domanda di garanzia per altra ragione, dichiarando assorbita ogni questione sull’avveramento del rischio. Nessuna statuizione avente efficacia di giudicato poteva quindi essersi formata su una questione non decisa.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che il motivo non contestava l’interpretazione della clausola contrattuale, secondo cui per “rivalsa” doveva intendersi una domanda giudiziale. L’addebito di un rilievo d’ufficio era infondato: il giudice d’appello non aveva sollevato una questione nuova, ma aveva semplicemente ritenuto non dimostrata la circostanza dell’esercizio dell’azione di rivalsa, che costituiva il fatto costitutivo della domanda di garanzia e, quindi, l’avveramento del rischio assicurato.
La Corte ha infine affermato il principio per cui il giudice ha sempre il potere-dovere di rilevare d’ufficio se il rischio oggetto del contratto di assicurazione si sia avverato, trattandosi di elemento essenziale della domanda. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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