La critica all’apprezzamento probatorio non è deducibile come motivazione apparente (Cass. civ. Sez. Lav n. 14822 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., lamenti una “motivazione apparente” della sentenza impugnata, ma fondi la censura su atti e documenti estrinseci al provvedimento. Il vizio di motivazione apparente, nell’attuale formulazione del codice di rito, ha natura testuale e deve emergere dal provvedimento in sé, senza necessità di confronto con le risultanze processuali. Qualora la censura, sotto l’apparente allegazione di un error in procedendo, miri in realtà a contestare l’apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito, essa si risolve in una non consentita rivalutazione del merito e va dichiarata inammissibile.
Il Fatto
La società aveva ottenuto nei confronti del lavoratore un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta in base a titoli di credito, emessi nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale, all’esito dell’opposizione, aveva revocato il decreto ma condannato comunque il lavoratore al pagamento di una somma inferiore.
In sede di appello, la Corte territoriale, riformando solo parzialmente la decisione in punto di spese, aveva respinto la censura con cui il lavoratore lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme già pagate, affermando che i titoli di credito, privi di valore cartolare, costituivano promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per mancato esame del motivo di appello e per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l’ambiguità della censura. Il ricorrente, pur senza menzionare espressamente l’art. 112 cod. proc. civ., lamentava in primo luogo un’omessa pronuncia sulla ripetizione delle somme, per poi denunciare contestualmente il vizio di motivazione apparente.
Richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite n. 5792 del 05.03.2024, la Corte ha ricordato che la riformulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. ha determinato il rifluire nel n. 4, per il tramite dell’obbligo di motivazione, delle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa. Tali vizi hanno natura testuale, dovendo emergere dal provvedimento in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. anche Sez. un. n. 37406 del 2022).
Nel caso di specie, la dedotta motivazione apparente si fondava però su elementi estrinseci alla sentenza, quali l’atto di appello e i titoli di credito. L’esame della censura rivelava che il ricorrente, lungi dall’evidenziare un vizio testuale del provvedimento, criticava in realtà l’apprezzamento probatorio della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non fornita la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio sottostante ai titoli.
La doglianza, quindi, pur essendo formalmente intestata a un error in procedendo, si risolveva in una non consentita rivalutazione del merito. Il ricorrente, in quanto soccombente, è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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