La definizione agevolata ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 preclude il rimborso delle sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 15381 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che, a seguito della comunicazione di irregolarità emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 ed ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, opta per la definizione agevolata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, versando la sanzione in misura ridotta, determina la formazione di un titolo giuridico nuovo e la definizione transattiva della propria posizione debitoria. Tale adesione estingue irrevocabilmente l’obbligazione tributaria riferita alle sanzioni e preclude ogni successiva domanda di rimborso. L’eventuale mancata acquiescenza alla pretesa impositiva consente di contestare solo il tributo, ma non la debenza della sanzione, la cui regolarizzazione resta insindacabile anche quando si invochi una causa di forza maggiore ex art. 6 del d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
Una società, capofila di un gruppo IVA e beneficiaria di una scissione, ometteva il versamento di IVA, IRES e IRAP per gli anni dal 2012 al 2014. A seguito delle comunicazioni di irregolarità, la società aderiva alla definizione agevolata ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, versando le sanzioni in misura ridotta e rateizzando tributi e interessi. Successivamente, la società chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni e interessi, deducendo una causa di forza maggiore per l’inadempienza del committente pubblico.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, riconoscendo la forza maggiore e disponendo il rimborso. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente il primo motivo, con cui l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, sostenendo l’irrimborsabilità delle sanzioni definite in via agevolata. Il principio, al quale la Corte intende dare continuità, è che il contribuente non può richiedere il rimborso delle sanzioni pagate in virtù della definizione agevolata, poiché ciò determinerebbe un’inammissibile revoca della richiesta per una causa sopravvenuta non prevista dalla legge.
La Corte qualifica il pagamento agevolato come un accordo transattivo che azzera ogni successiva pretesa di rimborso e costituisce un titolo giuridico nuovo, estinguendo irrevocabilmente l’obbligazione tributaria riferita alle sanzioni. Viene rigettata la tesi della società secondo cui la definizione non sarebbe assimilabile a un condono in assenza di una manifestazione di acquiescenza.
La mancata acquiescenza al tributo implica solo la possibilità di contestarne la legittimità, mentre la possibilità di invocare la forza maggiore ex art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 riguarda il profilo della debenza della sanzione, non la pretesa impositiva. Il versamento in misura ridotta crea una diversa obbligazione, non più accessoria alla pretesa principale, ma legata alla volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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