Onere della tariffa di smaltimento rifiuti trasferibile all’appaltatore del servizio (Cass. civ. Sez. 1 n. 16580 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti solidi urbani, gli enti locali, sui quali la legge fa gravare l’obbligo di provvedere al trattamento, possono assolverlo mediante affidamento in appalto dell’attività. In tal caso, nessuna norma vieta alle parti di pattuire un corrispettivo globale per il servizio di raccolta e conferimento, comprensivo di tutti gli oneri economici connessi al deposito in discarica, inclusi la tariffa di conferimento e il tributo speciale. L’obbligo legale di smaltimento non determina, di per sé, una coobbligazione solidale dell’ente appaltante verso il gestore dell’impianto. La tesi della solidarietà, se non prospettata nei gradi di merito, è inammissibile in cassazione perché nuova. La mera sopravvenienza di un incremento tariffario non legittima la revisione del prezzo se non è allegato un pregiudizio all’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Il Fatto
La società che gestiva il sito per il trattamento dei rifiuti solidi urbani dell’ambito territoriale ottimale, del quale faceva parte anche un Comune, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società che svolgeva il servizio di raccolta e trasporto, per il pagamento dell’adeguamento ISTAT della tariffa di conferimento maturato dal 2001 al 2006.
L’opponente eccepiva di non avere alcun rapporto contrattuale con la ricorrente, ritenendo che il soggetto obbligato a corrispondere l’adeguamento fosse il Comune, chiamato in causa in garanzia. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo dovuto e rigettando la domanda di garanzia. La Corte d’appello confermava la decisione, osservando che il contratto di appalto poneva a carico dell’appaltatrice l’onere dello smaltimento e che, a fronte dell’incremento della tariffa, la stessa avrebbe dovuto attivare la procedura di revisione del prezzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 6, 10 e 21 del d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 10 della legge reg. Puglia n. 17/1993. La ricorrente sosteneva che l’ente locale, quale detentore dei rifiuti, fosse obbligato in via solidale con i produttori a sostenere i costi di smaltimento, anche in caso di affidamento in appalto del servizio di raccolta.
La Corte ricostruisce il sistema normativo di riferimento, evidenziando come il d.lgs. n. 22/1997 e il successivo d.lgs. n. 152/2006 prevedano una tariffa ragguagliata ai costi del servizio, assicurandone la copertura integrale. Il soggetto che conferisce i rifiuti in discarica è tenuto al pagamento della tariffa ai cancelli, del benefit ambientale e del tributo speciale per il deposito in discarica, con rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento.
Ciò premesso, la Corte ritiene che non sussista alcun divieto per gli imprenditori che provvedono alla raccolta ed al conferimento di pattuire con i Comuni un corrispettivo globale per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri economici connessi al conferimento. In tal caso, l’importo pattuito compensa ogni ulteriore esborso che l’appaltatore dovrà sostenere per il deposito dei rifiuti. La previsione contrattuale che poneva l’onere a carico dell’appaltatrice non contrasta, quindi, con il dettato legislativo.
I motivi risultano infondati poiché muovono dall’erronea premessa che il maggior costo dovesse essere addossato al Comune. Inoltre, nessuno dei motivi deduce che l’incremento tariffario abbia determinato un peggioramento tale dell’equilibrio economico-finanziario da rendere la gestione pregiudizievole per il gestore e, quindi, rivedibile. Quanto alla pretesa coobbligazione solidale del Comune, la Corte la ritiene nuova e, conseguentemente, inammissibile, oltre che infondata, poiché gli enti locali possono assolvere l’obbligo di trattamento anche mediante affidamento ad un appaltatore, modulando liberamente il corrispettivo.
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Nota della Redazione
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