Inammissibile il ricorso per cassazione privo di riferimenti al vizio ex art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 16587 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo di impugnazione, formulato in modo generico e confuso, non rechi una precisa enunciazione del vizio denunciato e non sia pertanto ricollegabile ad alcuna delle ipotesi tassative di cui all’art. 360 c.p.c. La tecnica argomentativa del motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, non potendo la critica alla sentenza impugnata risolversi in una censura indistinta, priva di riferimenti alle categorie logiche previste dal codice di rito. Qualora una questione giuridica, implicante accertamenti in fatto, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegare di averla dedotta nei precedenti gradi di giudizio, indicando specificamente l’atto processuale in cui ciò sia avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità. L’omessa dimostrazione del carattere occasionale dell’attività di mediazione, allegato solo in sede di legittimità, non consente alla Corte di valutare l’eventuale applicabilità dell’art. 2, comma 1, legge n. 39/1989.
Il Fatto
La società Green Europe Italiana S.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Italschell S.r.l. per il pagamento di una somma a titolo di provvigione per un’attività di mediazione commerciale. L’opposizione dell’ingiunta era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d’Appello di Roma aveva accolto l’appello, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto fondata l’eccezione di nullità del rapporto di mediazione, sollevata solo in comparsa conclusionale, per la mancata iscrizione della società creditrice all’albo dei mediatori.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 2 della legge n. 39/1989, trattandosi, a suo dire, di un’attività di mediazione atipica, svolta in via occasionale da un soggetto non professionale, e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto molteplici profili. In primo luogo, sotto il profilo della formulazione, il motivo è stato ritenuto privo di ogni riferimento ai motivi tassativi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c. La tecnica argomentativa adottata è stata definita insoddisfacente, poiché la critica alla sentenza impugnata risulta generica e articolata sotto una molteplicità di profili confusi e inestricabilmente combinati, non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di vizio tassativamente enucleate dal codice di rito.
Sotto il profilo argomentativo, la Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata non emerge che nei gradi di merito sia stata dedotta la natura occasionale dell’attività di mediazione o la qualificazione della società quale mediatore non professionale. La questione, prospettata per la prima volta solo in sede di legittimità, è stata pertanto ritenuta nuova e, in quanto tale, non scrutinabile nel giudizio di cassazione. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto non solo allegare di aver sollevato la questione nei precedenti gradi, ma anche indicare specificamente l’atto processuale in cui ciò era avvenuto.
Quanto all’illustrazione del motivo, la Corte ha infine osservato che la ricorrente non ha dedotto le circostanze di fatto dimostrative del carattere occasionale dell’attività mediatoria, limitandosi a riferimenti generici a una produzione documentale in appello, senza precisare dove e come su tale documento si fosse argomentato nelle fasi di merito. Tale carenza avrebbe escluso anche un’eventuale ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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