Accesso documentale e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta consegna degli atti (TAR Abruzzo n. 546 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, seppure successivamente alla proposizione del ricorso, abbia consegnato al ricorrente tutta la documentazione oggetto dell’istanza. La consegna della documentazione, infatti, soddisfa integralmente l’interesse conoscitivo azionato, rendendo inutile la decisione sul ricorso. L’eventuale mancata ostensione di documenti richiesti con istanze di accesso successive e ulteriori rispetto a quella originaria non rileva ai fini della decisione, gravando sulla parte interessata l’onere di impugnare autonomamente il diniego formatosi su tali nuove istanze entro il termine decadenziale di cui all’art. 116, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Alcuni proprietari di un immobile, consorziati di un consorzio stradale, presentavano al Comune un’istanza di accesso documentale al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di corrispondere un contributo per l’uso speciale della rete stradale. Avverso il silenzio formatosi sull’istanza, i ricorrenti agivano per l’annullamento del diniego tacito e per l’accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, con condanna dell’Amministrazione all’ostensione.
Il Comune, costituitosi solo dopo un’ordinanza istruttoria del Tribunale, eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo già consegnato ai ricorrenti la documentazione richiesta con l’istanza originaria, e chiedeva comunque il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verificava che la documentazione oggetto dell’istanza originaria era stata effettivamente consegnata ai ricorrenti in più tranche successive alla proposizione del ricorso. La consegna riguardava tutte le deliberazioni, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione dei lavori e il contratto di appalto, documenti tutti espressamente indicati nell’istanza del 19 maggio.
Nella memoria conclusiva i ricorrenti dichiaravano che il proprio interesse conoscitivo era stato parzialmente soddisfatto, lamentando la mancata ostensione esclusivamente di due documenti: il verbale di collaudo e l’accordo per l’utilizzazione dello spazio destinato al ricovero delle macchine. Il Collegio rilevava, tuttavia, che questi ultimi documenti erano stati richiesti per la prima volta solo con le istanze di accesso successive, presentate dopo la proposizione del ricorso.
Su tale presupposto, il Tribunale riteneva che la mancata ostensione di tali atti non potesse fondare la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso originario, concernente esclusivamente l’istanza del 19 maggio. Per i documenti richiesti con le istanze successive, infatti, gravava sui ricorrenti l’onere di impugnare autonomamente il diniego tacito formatosi, nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 116, comma 1, c.p.a.
Alla luce della sopravvenuta consegna della documentazione oggetto del ricorso, il Tribunale accoglieva l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il comportamento processuale dei ricorrenti, che non avevano informato il Collegio dell’avvenuta consegna, giustificava la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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